Buongiorno,
devo fare un intervento semplice di riqualificazione energetica consistente nella posa di materiale termoisolante sull'estradosso del solaio di un sottotetto non abitabile non riscaldato. A domanda riguardante il titolo edilizio il comune ha risposto che non necessita di CILA ed è possibile eseguire l'intervento in edilizia libera. Vorrei anche usufruire del cosidetto Bonus Casa che trova fondamento nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR, che agevola gli interventi finalizzati al risparmio energetico anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, purchè il risultato sia attestato da idonea documentazione.
In base al decreto requisiti minimi bisognerebbe depositare una relazione tecnica ex legge 10.
Il comune mi ha detto che senza CILA non posso depositarla. Che voi sappiate c'è un modo alternativo? Se la faccio redigere da un tecnico e la conservo vale lo stesso in caso di controlli da parte di ENEA?
Precariofelice : [post n° 504024]
Relazione tecnica ex legge 10 ed Edilizia Libera
Sì vale. Affida la redazione della Relazione Tecnica ex L. 10 a un tecnico abilitato che conserverai in caso controlli fiscali ed ENEA. Dal punto di vista fiscale, un eventuale controllo da parte dell'Ag. delle Entrate e dell'ENEA per le detrazioni fiscali, conta l’aspetto tecnico dell'intervento. Questo implica il rispetto delle trasmittanze termiche limite e la prova del risparmio energetico ottenuto. Anche se la Relazione non viene depositata formalmente in Comune a causa di incompatibilità procedurali relative all'edilizia libera, ciò non invalida il diritto alle detrazioni, purché la documentazione esista, sia stata preparata prima dei lavori e sia conforme ai requisiti di legge. Per evitare problemi legati alla "data certa" del documento o alla presenza effettiva dei documenti prima dell'inizio dei lavori, puoi procedere seguendo due passaggi
Affidare l’incarico al Tecnico e l’Asseverazione: Un professionista abilitato deve redigere, firmare e timbrare la Relazione Tecnica secondo D.M. Requisiti Minimi. Deve contenere i calcoli delle trasmittanze termiche prima e dopo l'intervento, con l'attestazione del rispetto dei parametri di isolamento come tutte le L.10.
La data certa tramite PEC: Per garantire che la data della relazione sia antecedente l'inizio lavori, puoi inviare digitalmente la relazione firmata tramite PEC al Comune come notifica informativa di avvio lavori in edilizia libera. Anche se il Comune non registra formalmente l'atto come pratica edilizia, la ricevuta di consegna PEC costituisce prova legale incontestabile.
Infine, come tutti gli interventi in edilizia libera, per le agevolazioni fiscali serve la dichiarazione sostitutiva di Not. dove indichi la data di inizio lavori, la descrizione dell'intervento, e asseverazione che rientra tra quelle in edilizia libera e la riconducibilità all'art. 16-bis.
Affidare l’incarico al Tecnico e l’Asseverazione: Un professionista abilitato deve redigere, firmare e timbrare la Relazione Tecnica secondo D.M. Requisiti Minimi. Deve contenere i calcoli delle trasmittanze termiche prima e dopo l'intervento, con l'attestazione del rispetto dei parametri di isolamento come tutte le L.10.
La data certa tramite PEC: Per garantire che la data della relazione sia antecedente l'inizio lavori, puoi inviare digitalmente la relazione firmata tramite PEC al Comune come notifica informativa di avvio lavori in edilizia libera. Anche se il Comune non registra formalmente l'atto come pratica edilizia, la ricevuta di consegna PEC costituisce prova legale incontestabile.
Infine, come tutti gli interventi in edilizia libera, per le agevolazioni fiscali serve la dichiarazione sostitutiva di Not. dove indichi la data di inizio lavori, la descrizione dell'intervento, e asseverazione che rientra tra quelle in edilizia libera e la riconducibilità all'art. 16-bis.