giù : [post n° 52304]

chi fa la pratica di variazione catastale?!!

Ciao a tutti, qualche mese fa ho fatto una DIA per un progetto di ristrutturazione interna di un appartamento. La direzioni lavori è stata fatta da un altro architetto un po' per scelta un po' per esigenza....quindi io risulto solo come progettista. Il progetto prevedeva una serie di modifiche interne (aggiunta di due bagni e stravolgimento totale della distribuzione funzionale)...occorre fare una pratica di variazione catastale una volta terminati i lavori? ma chi la deve fare? Il progettista o il direttore dei lavori?
Secondo me sarebbe piu' logico il direttore dei lavori perchè solo lui puo' giustificare con il rilievo finale dello stato di fatto....
grazie,
g.
delli :
la pratica catastale la fa chi ha l'incarico.... solitamente il progettista ma può essere che lo prepari uno studio o professionista diverso....
attenzione: il fatto di non essere DL non ti esonera dalle responsabilità di opere difformi: la dia la devi certificare e collaudare tu come progettista quindi accertati che siano stati fatti i lavori conformemente al progetto depositato

bye bye
giù :
Sono andata a visitare solo di recente il cantiere (per motivi di lavoro) e ho visto che il progetto è stato cambiato...ovvero non c'è piu' una scala che collega l'appartamento con la 'soffitta' e anche l'abbaino della soffitta è stato ingrandito. (In pratica hanno voluto fare una soffitta separata che possa essere affitata come monolocale).
Io ho visto che il modulo di Comunicazione fine lavori deve essere sottoscritto da titolare, direttore lavori, coordinatore per l'esecuzione e impresa esecutrice...io quindi non figuro, o sbaglio?!
ma se l'accatastamento devo farlo comunque io....mi toccherà certificare il falso?Posso chiedere al direttore dei lavori se lo puo' fare lui o la firma deve essere per forza la mia?!!
Aiuto! Che ansia!

Come avrai certamente capito è il mio primo lavoretto e lo faccio per un mio 'amico'....
delli :
art. 29 DPR 3680/01 (vedi il comma 3):
Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del
committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività.
1. Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni
pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti in corso d’opera, fornendo al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all’incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio dell’ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall’albo professionale da tre mesi a due anni.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il PROGETTISTA assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all’articolo 23, comma 1, l’amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari.

e ancora (dal codice PENALE):
«Art. 359 (Persone esercenti un servizio di pubblica necessità). - Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell’opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, nè prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione».
«Art. 481 (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità). - Chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesa
falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro».

insomma... non sei privo di responsabilità

vedi tu come comportarti... se non vuoi "chiudere" i lavori come progettista devi "passare l'incarico" altrimenti fai una dia in variante e "sistemi" progetto come da eseguito così puoi tranquillamente chiudere la pratica e fare la relativà agibilità... per le schede catastali: se non hai mai fatto pratiche catastali ti consiglio di sentire un geometra che ne "mastica" perchè, tra docfa e ammennicoli vari non è semplicissimo fare una dennuncia in catasto

bye bye
emy :
ciao
scusate...sono sulla stessa barca.
Arrivati al dunque, prima di firmare il modulo di collaudo finale per DIA di varianti interne, di cui non ero Direttore Lavori, scopro che dopo la mia ultima visita di tre settimane fa, cliente e Direttore Lavori hanno fatto modifiche sostanziali che non intendo avallare.
Preso atto che il cliente non intende ripristinare la soluzione iniziale nè una almeno accettabile dal R.E.; ho deciso di "passare l'incarico", ma come devo fare?
grazie
emy
alberto :
...una volta tanto non sono d'accordo con quanto affermato da delli.
se sui moduli di dia viene richiesto sia nome che firma del progettista e del dir. lavori( se persona diversa), le responsabilità si scindono: il progettista è responsabile della "fotografia" dello stato di fatto e della fattibilità urbanistica e igienico sanitaria del progetto( quindi di quanto riportato sui disegni, sulla domanda e sulla rel. asseverata), mentre per l'effettiva fase realizzativa, la responsabilità è della dir. lavori, che di conseguenza deva dare la fine lavori( con tutti gli adempimenti previsti, tipo catasto..), con eventuale variante in corso d'opera, effettuata su sua indicazione e sotto la sua responsabilità...l'incarico del progettista finisce con la consegna della dia...tutto questo l'ho anche posto come quesito ad un tecnico dell'edilizia privata di un comune lombardo, amico ed ax collaboratore, che mi ha confermato ciò...poi è anche vero che comune che vai, usanza che trovi, però se non sono dir. lavori, la fase realizzativa e la fine lavori è a carico del dir lavori...non posso assumermi la responsabilità di qualcosa fatto da altri...e comunque, salvo accordi diversi riportati sulla lettera di incarico( e in tal caso ti sei inguaiata da sola..), a chi tocca la fine lavori e l'accatastamento, tra prog. e dir. lavori, puoi chiederlo direttamente in comune.
R :
A quanto dice giù lei non compare tra quelli che devono firmare il modulo di Comunicazione fine lavori, quindi non attesta niente a proposito di quello che è stato realzzato, inoltre il citato articolo 29 del 380/2001 detta le responsabilità del progettista esercente un servizio di pubblica necesità nel caso in cui fa dichiarazione non veritiere nella relazione di cui all'art. 23, comma 1, che parla per l'appunto degli elaborati progettuali, e non della DL.
Inoltre cito l'art. 3 comma 1 del DPR 425:
Il direttore dei lavori ha l'obbligo di presentare, in duplice copia, la dichiarazione per l'iscrizione al catasto dell'immobile, di cui all'art. 52 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, immediatamente dopo l'ultimazione dei
lavori di finitura e, comunque, entro trenta giorni dalla installazione degli infissi.

D'altronde se una volta presentata la dia esiste un'impresa, un direttore dei lavori ed un committente, io progettista, credo, ho finito di assumermi responsabilità, salvo errori, omissioni o quant'altro nella pratica presentata.
delli :
mmhh... effettivamente mi sorge il dubbio... non so di preciso come sono le cose... prima del testo unico era il progettista che collaudava le opere (e di conseguenza la loro conformità) ora, di fatto, è il titolare della dia (quindi proprietario o avente titolo) che certifica la conformità dell'opera rispetto al progetto e, visto l'analisi di alberto (che saluto) sulla denuncia "al momento della presentazione" posso concordare sul fatto che la DL segue i lavori... e i suoi sviluppi conformi o meno
oltre a ciò la DL firma la fine lavori
vero è che non mi è mai capitato di fare pratiche con DL diverso da progettista quindi non mi si è mai posto il problema...
ma, in questo caso, se occorre fare una variante, ha titolo il DL per presentarla (anche se ha seguito i lavori)? non dovrebbe essere il progettista? (in quanto incaricato)
per quanto riguarda il catasto... beh quello può farlo chiunque, anche se non ha seguito i lavori perchè denuncia una situazione "in essere" ovvero a lavori terminati e ad incarico espletato (se non è stato introdotto come prestazione nel disciplinare)
non saprei... forse ti conviene sentire il tecnico per capire come si pone il comune
bye bye
R :
E' giusto dire che chiunque può fare l'accatastamento dell'opera, ma forse la legge che obbliga il direttore dei lavori e farlo vuole trovare non qualcuno che "può" farlo, ma qualcuno che "deve" farlo: voglio dire che se poi tutti possono accatastare l'opera ma nessuno materialmente lo fa, si viene meno ad un dovere, che è quello di tenere aggiornato l'archivio del catasto. Da qui ne deduco che se nessuno viene incaricato dalla committente per fare la variazione catastale, allora il direttore dei lavori è obbligato a farlo dalla legge.
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