lolo : [post n° 95632]

canna fumaria

Nel vano scale (edificio nel centro storico di 7 appartamenti) c'e' un unica canna fumaria nella quale si innestano 3 canne fumarie di 3 appartamenti. Il mio cliente ha comprato uno di questi appartamenti e ovviamente vorrebbe le cose fatte in regola.
Purtroppo non c'e' l'amministratore (5/7 sono parenti) ed io non so bene come muovermi.
Voi cosa mi consigliate? Quale e' la procedura in questo caso? Scrivo a tutti i proprietari o solo a quelli interessati dalla canna? (le scale pero' sono in comune ai sette appartameni...) E poi? L'impresa sara' scelta da chi? E se mi dicono picche chi faccio intervenire?
Grazie a tutti per l'aiuto,
lorenzo :
intanto consiglierei al tuo cliente di far nominare un amministratore, obbligatorio da 4 unità immobiliari in su; poi, con relativa assemblea proporrei di verificare se la canna fumaria è a norma e/o eventuali varianti, se necessarie
Guido :
mi sembra la procedura più idonea in questo caso. Per qualsiasi disquisizione tecnica e non sul da farsi, consigliati con l'amministratore.
alinger :
Scusate se mi inserisco nel post ma volevo chiedere a lorenzo se era sicuro che l'obbligo della nomina dll'amministratore partiva da 4 condomini in su.
Mi pareva di ricordare che vi era obbligo solo sopra le 9 u.i.
Giusto per aggiornarmi.

Grazie
lorenzo :
L'art. 1129 del Codice Civile

Art. 1129 - Nomina e revoca dell'amministratore 1. Quando i condomini sono più di quattro, l'assemblea nomina un amministratore [1106, 1130, 1131 ]. Se l'assemblea non provvede, la nomina è fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini. 2. L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo dall'assemblea [1136 c. 4 ]. 3. Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità [disp. att. 64 ]. 4. La nomina e la cessazione per qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito registro [1138 c. 3-4 ; disp. att. 71 ].

alinger :
Lorenzo!!
Temo che la mia memoria cominci a perdere colpi.
Thank's
desnip :
ma se le unità immobiliari sono 4 e i proprietari meno? L'articolo parla di condòmini... mi interessa un chiarimento perchè ho un caso simile.
lorenzo :
Intanto credo che nel primo intervento ho sbagliato, perchè leggendo alla lettera l'articolo del cod civile si dovrebbe partire da 5 (... quando i condomini sono più di quattro...).
A parte questo i condomini sono tanti quante sono le unità immobiliari. Ovvio che se un condomino ha due o più unità immobiliari di proprietà "conterà di più" all'interno dell'assemblea perchè potrà disporre di più millesimi
niki :
i condomini sono il numero dei proprietari, e non delle unità immobiliari (le riunioni condominiali le fanno solo i proprietari........)
per cui riassumendo:
oltre i 4 proprietari obbligo dell'amministratore ( il che non desime dal presentare la 770 se dei professionisti dovessero operare a livello condominiale)
oltre i 10 proprietari (condomini) obbligo del regolamento condominiale.....
saluti a tutti
lorenzo :
ma scusa...
ma ad ogni unità immobiliare non corrisponde un proprietario, anche se l'appartamento è affittato?
O se l'appartamento è affittato la proprietà scompare?
E quindi parlare di proprietari e di unità immobiliari non è la stessa cosa??????

E poi chi lo ha detto che le riunioni possono farle solo i proprietari?
Gli inquilini hanno la possibilità di intervenire nel caso di spese ordinarie, tipo termosifoni, pulizia delle scale, ecc...
lolo :
per i suggerimenti, a presto
niki :
Dal codice civile:
Art. 1117
(Parti comuni dell'edificio)

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo:

1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune;

2) i locali per la portineria e l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;

3) le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli condomini.

Art. 1118
(Diritti dei partecipanti sulle cose comuni)

Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.

Il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione.
niki :
questo breve articolo, descrive che cos'è il condominio, e di conseguenza chi sono condomini... www.casa24.ilsole24ore.com/fc?cmd=art&artId=819479&chId=47&artType=E…
lorenzo :
sinceramente non capisco cosa vuoi dire.

Cosa c'entrano questi due articoli che disciplinano le parti comuni.
A parte questo e' ovvio che i proprietari sono tanti quante sono le unità immobiliari (ripeto se le u.i. sono 6, sei sono i proprietari, anche se uno ne ha più di una).
Per le parti comuni, ovviamente sono comuni a tutti i proprietari in proporzione ai millesimi di proprietà (per le spese), per cui se uno ha più u.i. paga di più perchè ha più millesimi.

sarai almeno d'accordo che per alcuni servizi, come quelli prima descritti, l'inquilino ha voce in capitolo.
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