Tracciabilità finanziaria. Coinvolti anche i professionisti

Il Piano straordinario antimafia, L. 136 del 13/08/2010 ha introdotto l'obbligo di tracciabilità dei pagamenti per contratti e finanziamenti pubblici. La questione non riguarda solo le imprese ma coinvolge anche i professionisti, ora chiamati ad eseguire le nuove disposizioni.

I contenuti della L. 136/2010 sono stati modificati ed interpretati dal D.Lgs 187 del 12/11/2010 recante "Misure urgenti in materia di sicurezza" e, durante l'iter di conversione, ancora in atto, alcuni emendamenti ne hanno variato parzialmente i contenuti. Si attende, dunque, la convalida del decreto per giungere ad una conoscenza definitiva degli obblighi di legge.

Intanto, l'AVCP ha emanato delle linee guida con Determinazione n.8 del 18 novembre 2010 che offrono importanti chiarimenti circa i soggetti interessati e le modalità di attuazione della tracciabilità.

Risulta esplicito, nel documento dell'Authority, che le nuove leggi non riguardano le sole imprese impegnate in gare pubbliche ma anche i professionisti che offrono le loro prestazioni nell'ambito dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria o che, in quanto vincitori di concorsi di progettazione o d'idee, sono aggiudicatari dell'affidamento di progettazioni.

In questi casi, il professionista, in quanto operatore economico è soggetto, per i contratti sottoscritti dopo l'entrata in vigore del Piano antimafia (7 settembre 2010), ad una serie di obblighi, vediamoli.

Utilizzo di un conto dedicato

E' obbligatorio anche per gli appalti di servizi che interessano il professionista l'utilizzo di un conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa pubblica, dove devono essere "tracciabili" tutte le operazioni in entrata e in uscita. Sia i pagamenti effettuati dalla stazione appaltante nei confronti del soggetto aggiudicatario, che quelli eseguiti da questi a favore di un subcontraente, devono transitare su un conto dedicato.

L'impiego di tale conto anche in via "non esclusiva", permette che lo stesso possa essere adoperato anche per movimentazioni finanziarie che non riguardano direttamente il contratto cui esso è stato dedicato.

Il conto può essere anche preesistente alla stipula del contratto, inoltre, pagamenti e incassi relativi ad un'unica commessa possano interessare più conti dedicati, viceversa, è anche possibile riservare un conto a più commesse.

Ne deriva l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante, entro 7 giorni dall'accensione del conto, gli estremi identificativi di questo, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.

Strumenti di tracciabilità

I movimenti finanziari devono essere effettuati tramite "bonifico bancario o postale ovvero con altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni".

E' ammesso, dunque, oltre al bonifico anche l'impiego delle c.d. RiBa (Ricevute Bancarie Elettroniche), mentre il servizio di pagamento RID (Rapporti Interbancari Diretti) non consente di soddisfare il requisito della tracciabilità.

Ciascun soggetto dovrà, inoltre, fare attenzione a conservare la documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi.

Pagamenti per consulenti, dipendenti, fornitori...

Anche i pagamenti verso dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché all'acquisto di immobilizzazioni tecniche necessarie alla commessa o al servizio, dovranno essere eseguiti tramite conto corrente dedicato.

Per la particolare operazione la norma non richiede che si ricorra al bonifico ma obbliga, comunque, all'utilizzo di strumenti in grado di garantire la piena tracciabilità per l'intero importo dovuto. Dovrebbe essere consentito oltre l'utilizzo delle RiBa, dei Rid anche di assegni bancari e postali (questi ultimi solo in talune condizioni), è categoricamente escluso il ricorso al contante per ogni tipo di operazione e per qualunque importo.

Richiesta del CIG e del CUP

Gli strumenti di pagamento consentiti dovranno riportare due codici: il CIG (Codice Identificativo di Gara) , attribuito dall'AVCP su richiesta della stazione appaltante ed il CUP (Codice Unico di Progetto), qualora sia obbligatorio (art.11 L. n.3 del 16/01/2003).

Con riferimento, però, ai "pagamenti di dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali e alla provvista di immobilizzazioni tecniche" l'AVCP chiarisce che non si ritiene che vada indicato né il CIG, né il CUP.

Alcune eccezioni alla tracciabilità

Per i pagamenti in favore di enti previdenziali ed assicurativi, dello Stato o di gestori di pubblici servizi (energia elettrica, telefonia), la determinazione dell'AVCP chiarisce che questi possono essere eseguiti con strumenti diversi dal bonifico ma sempre con modalità idonee a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, tra queste "possono essere utilizzate le carte di pagamento, purchè emesse a valere sul conto dedicato".

Per le spese giornaliere di importo inferiore a 500 Euro il pagamento può essere effettuato tramite strumenti diversi dal bonifico, purché non si utilizzi il contante.

di Mariagrazia Barletta architetto

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