Riforma delle professioni tra 1 anno: intanto rispuntano i minimi tariffari

La Manovra è ormai legge dello Stato (legge n. 148/2011 - GU del 16 settembre). Tra le novità di interesse vi sono una serie di principi che intendono riformare le professioni e che dovranno essere recepiti dalle diverse categorie nei rispettivi ordinamenti professionali entro 1 anno. Tra questi, oltre all'obbligo di formazione continua e di stipula dell'assicurazione antirischi, vi è anche un nuovo riferimento ai minimi tariffari, abrogati dal Decreto Bersani.

Le tariffe professionali

La legge (art.3 co.5) è ambigua: all'atto del conferimento dell'incarico, i compensi, oltre a dover essere pattuiti per iscritto, dovranno prendere come riferimento le tariffe professionali, dalle quali però si potrà derogare.

Le tariffe come riferimento derogabile: non si tratta di una grande innovazione. L'introduzione  della tariffa professionale come elemento di riferimento sembrerebbe solo un modo per rendere trasparenti e chiare - nei confronti del committente - le informazioni che riguardano l'incarico, compresi i relativi oneri. C'è solo un caso in cui le tariffe, fissate con decreto del Ministero della Giustizia, saranno applicate in via obbligatoria, e cioè in caso di «mancata determinazione consensuale del compenso, quando il committente è un ente pubblico, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi, ovvero nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse dei terzi».

Aggiornamento del 18 novembre 2011
Legge di Stabilità 2012: nessuna riforma degli ordini professionali e delle tariffe. Con l'emanazione della legge di stabilità (legge 183/2011) viene ribadito che gli Ordini professionali dovranno essere riformati entro il 13 agosto 2012 tramite l'emanazione di un DPR.  Nel testo novità per le tariffe professionali: viene eliminato l'obbligo di farvi riferimento negli incarichi, i cui compensi restano da pattuire per iscritto. Ulteriore novità introdotta: la nascita di società tra professionisti in sostituzione delle associazioni professionali.

Prime reazioni e finalità presunte:

Secondo l'Antitrust, intervenuto subito con osservazioni sull'argomento, si tratterebbe di un passo indietro rispetto alla norma vigente e dunque alla non obbligatorietà delle tariffe, «Si tratta di una norma contraddittoria e contraria alla liberalizzazione del mercato dei servizi professionali che si vuole conseguire» ha aggiunto l'Autorità.

Subito è arrivata la risposta diretta del Consiglio Nazionale Architetti, affidata ad un comunicato stampa: «Ricordiamo all'Autorità per la Concorrenza che il riferimento tariffario senza minimi, posto in relazione alle prestazioni di cui ha diritto il committente, rappresenta una garanzia della qualità e della completezza della prestazione professionale. Proprio l'asimmetria informativa propria delle professioni ad alto contenuto tecnico rende necessaria una chiara spiegazione della prestazione ed un riferimento agli standard di costo, sulle quali può avvenire la contrattazione».

Le altre novità che gli ordinamenti dovranno recepire:

Obbligo di formazione continua: si introduce l'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente sulla scorta di appositi regolamenti emanati dai Consigli Nazionali. Nessuna novità per alcune categorie tra cui geologi, avvocati, commercialisti, già dotati di un Regolamento della Formazione Professionale Continua, il cambiamento coinvolgerà, però, architetti ed ingegneri, non ancora sottoposti a tale obbligo.

Obbligo di stipula di una polizza antirischi. Il professionista dovrà stipulare idonea assicurazione per la responsabilità civile a tutela di eventuali danni arrecati al cliente. All'atto dell'assunzione dell'incarico dovranno essere resi noti al committente sia gli estremi della polizza che il relativo massimale. Inoltre viene stabilito che le condizioni generali delle polizze "possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli Enti previdenziali".

Tirocinio per l'accesso alla professione. Si stabilisce per esso una durata non superiore a 3 anni ma soprattutto "al tirocinante dovrà essere corrisposto un equo compenso di natura indennitaria, commisurato al suo concreto apporto". E, ancor più importante, il tirocinio potrà essere intrapreso anche durante il corso di studi (laurea di primo livello, magistrale o specialistica).

Pubblicità libera. La pubblicità informativa, relativa all'attività professionale, alle specializzazioni ed ai titoli posseduti, nonché alla struttura dello studio ed ai compensi, è libera, purché le informazioni siano trasparenti, veritiere, non ingannevoli e non denigratorie.

Organismi disciplinari autonomi. Gli ordinamenti professionali dovranno istituire organi territoriali a cui affidare le decisioni sulle questioni disciplinari, questi nuovi collegi saranno, però, indipendenti dagli organi amministrativi. Accanto a questi nuovi istituti si aggiungerà un organo nazionale di disciplina. Che siano nazionali o territoriali, i nuovi organismi non saranno accessibili né ai consiglieri degli ordini provinciali e né a ai loro colleghi di rappresentanza nazionale.

di Mariagrazia Barletta architetto

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