IVA per Cassa, in vigore il nuovo regime anche per i professionisti

Il nuovo regime dell'IVA per cassa sarà presto in vigore. Prima ancora dell'invio alla Gazzetta Ufficiale, il Dipartimento delle Finanze ha pubblicato il decreto che dà attuazione alle disposizioni per la liquidazione dell'IVA secondo la modalità "per cassa", contenute nel Decreto Sviluppo (DL 83/2012, art. 32 bis).

Con il nuovo regime per cassa, dal 1° dicembre, la possibilità da parte di chi emette fattura, di versare l'IVA  solo al pagamento del corrispettivo, sarà ampliata ad un maggior numero di contribuenti. Potranno beneficiarne imprese e professionisti con volume d'affari fino a 2 milioni di euro. Oltre all'innalzamento di tale soglia, (nell'attuale regime, definito dall'art. 7 del Dl 185/2008, è pari a 200 mila euro), la novità è che una volta esercitata l'opzione di aderirvi, il regime sarà applicato a tutte le fatture emesse e ricevute,  inoltre il committente o l'acquirente potranno detrarre l'IVA senza aspettare il pagamento del corrispettivo.

Vedi anche la  circolare esplicativa diramata dal Consiglio Nazionale degli Architetti agli Ordini provinciali: Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'11.10.2012 - IVA per cassa.

Aggiornamento del 26 novembre 2012
IVA per cassa, come aderirvi. Dalle Entrate un provvedimento che indica come esercitare l'opzione ed aderire al nuovo regime. Il contribuente potrà emettere fatture con annotazione "IVA per cassa" e poi comunicare la scelta di adesione alla prima dichiarazione annuale IVA.

Le principali caratteristiche del nuovo regime 

Chi vi aderisce non dovrà anticipare il versamento dell'IVA in caso di mancato pagamento del corrispettivo da parte del cessionario o committente, purché quest'ultimo sia anch'esso un soggetto passivo di imposta. Vi rientrano anche i professionisti, e bisognerà esercitare una opzione, le cui modalità saranno precisate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. L'opzione avrà effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata o dalla data di inizio dell'attività, nel caso questa venga avviata nel corso dell'anno. Solo per quest'anno, la scelta del regime per cassa avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

L'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e lo sarà, comunque, decorso un anno dal "momento di effettuazione dell'operazione". Per chi liquida l'IVA per cassa, il diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti effettuati sorgerà al momento del pagamento dei relativi corrispettivi. Al contrario, per i cessionari o committenti delle operazioni effettuate dal soggetto optante, il diritto alla detrazione sorgerà in ogni caso al momento di effettuazione dell'operazione, salvo che i cessionari o committenti abbiano optato anch'essi per la liquidazione dell'IVA per cassa.

Esclusioni

Sono escluse dalla disciplina dell'IVA per cassa:

  •  le operazioni effettuate dai soggetti nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto (ad es. produttori agricoli, agenzie di viaggio, etc..);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese, arti o professioni;
  • le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
  • le operazioni nei confronti dello Stato o di Enti pubblici, Unità Sanitarie Locali, le Camere di commercio, ecc., già soggette ad esigibilità differita (art.6, comma, 5 DPR 633/1972).

I vantaggi dell'applicazione del nuovo Regime

Secondo la Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa il provvedimento «oltre ad avere il pregio di obbligare l'impresa o il professionista che emette la fattura a versare l'IVA solamente al pagamento del corrispettivo, risolve i molti problemi della disciplina stabilita dall'attuale regime (cfr articolo 7 del D.L. n. 185/2008)». Regime che - si ricorda - ha esteso la disciplina delle operazioni soggette ad IVA ad esigibilità differita alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di imprese e professionisti.

Il provvedimento e la sua attuazione dovrebbero risolvere i problemi che non hanno consentito al regime adesso in vigore di poter funzionare in maniera ampia. Sarà fondamentale, affinché il regime possa essere esteso, arrecando i benefici sperati, l'aver previsto che la detrazione dell'imposta sia indipendentemente dal pagamento del corrispettivo: il cliente non avrà più motivo di obiettare se riceverà una fattura differita.

Inoltre - stimano dal CNA - che « la scelta di applicare questo regime fino al limite massimo consentito di 2 milioni di euro, nel tempo, potrebbe far diventare la liquidazione IVA di cassa il regime di esigibilità dell'IVA della quasi totalità delle imprese. Infatti, potrebbe interessare più del 95% dei soggetti IVA».

di Mariagrazia Barletta architetto

Per approfondire:

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