Formazione continua: censura o sospensione per gli architetti inadempienti dopo il primo triennio

All'approssimarsi della scadenza del primo triennio di aggiornamento continuo obbligatorio, vengono definite le sanzioni per gli architetti inadempienti. Il Consiglio Nazionale ha infatti approvato la modifica all'articolo 9 del Codice deontologico, in modo da consentire un'applicazione uniforme delle sanzioni sul territorio nazionale. Prima della modifica, infatti, il Codice si limitava a considerare il mancato adempimento come illecito disciplinare, senza stabilire le modalità delle sanzioni.

Per chi non sia riuscito ad acquisire tutti i 60 crediti formativi previsti per il primo triennio sperimentale 2014-2016, in scadenza il prossimo 31 dicembre, arriveranno la censura e la sospensione. Due diversi provvedimenti applicati a seconda del numero di crediti formativi non raggiunti. Entra, però, in gioco anche il ravvedimento, che dà la possibilità di mettersi in regola entro il 30 giugno. Sarà solo dopo tale data che le segnalazioni arriveranno ai Consigli di disciplina, ai quali spetta il compito di avviare le procedure disciplinari.

Le modifiche al codice deontologico, che introducono le sanzioni, hanno già efficacia: sono diventate operative con l'invio di un'apposita circolare che il Consiglio nazionale degli architetti ha inviato a tutti gli Ordini provinciali. 

In arrivo anche una proposta di modifica al regolamento della formazione, che abbassa da 90 a 60 il minimo di crediti formativi per il secondo triennio.

Il nuovo testo dell'articolo 9 del codice deontologico

Aggiornamento del 19 ottobre:
Formazione continua e sanzioni. Inarcassa: il professionista sospeso è temporaneamente cancellato dalla Cassa

Aggiornamento del 3 gennaio 2017:
Formazione obbligatoria: dal CNAPPC una delibera subito operativa. I crediti saranno 60 anche nel triennio 2017/2019

Le sanzioni: dalla censura alla sospensione

Se a mancare sono fino a 12 crediti formativi (il 20 per cento dei crediti totali da accumulare nel triennio), la sanzione prevista è la censura, che non è altro che una dichiarazione formale delle mancanze commesse. Un numero superiore di crediti non acquisiti comporta, invece, la sanzione della sospensione, che durerà un numero di giorni pari al numero di crediti mancanti. Significa che in quell'arco di tempo non sarà possibile esercitare la professione di architetto

La sospensione, lo ricordiamo, non equivale alla cancellazione all'Albo, al quale si resta iscritti. Ad esempio, infatti, l'iscritto sospeso è tenuto comunque al pagamento della quota annuale prevista dall'Ordine.

Applicazione delle sanzioni, tabella esemplificativa messa a punto dal CNAPPC

Il ravvedimento operoso entro giugno

Le linee guida della formazione continua degli architetti prevedono per gli iscritti la possibilità di un ravvedimento operoso. Entro sei mesi dalla scadenza triennale, gli architetti possono, infatti, regolarizzare la propria situazione, andando a recuperare i crediti formativi mancanti. Quest'anno ci sarà tempo, dunque, fino al 30 giugno 2017, eventualmente, per colmare le lacune.

Recupero dei crediti mancanti e 60 crediti anche per il secondo triennio

Prima la Conferenza degli Ordini e poi il Consiglio Nazionale Architetti, hanno approvato anche delle modifiche al «Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo», che per diventare efficaci dovranno essere prima approvate dal ministero di Giustizia. 

Tra le modifiche c'è una previsione che riguarda il recupero dei crediti formativi: anche se viene erogata la sanzione per mancato raggiungimento del numero di crediti formativi dovuti, l'architetto interessato è tenuto a recuperare i crediti mancanti nel triennio successivo.

Attualmente, il Regolamento per la formazione prevede l'acquisizione di 60 crediti per il primo triennio, definito sperimentale, per poi elevare questa soglia a 90 crediti. Nella proposta di modifica al Regolamento, l'obbligo di aggiornamento per i trienni a venire viene fissato nella misura di 60 crediti formativi da accumulare nel triennio, di cui almeno 12 derivanti da attività formative sui temi della deontologia e delle discipline ordinistiche. Dunque, il tetto di crediti per il futuro viene rivisto al ribasso.

Mariagrazia Barletta

 

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