Dl Sostegni in "Gazzetta": oltre al contributo a fondo perduto c'è il Reddito di emergenza

Ecco i nuovi requisiti e le incompatibilità per l'ottenimento del Rem

di Mariagrazia Barletta

Il Reddito di emergenza (Rem) è un'indennità prevista per le famiglie che si trovano in grave difficoltà a causa del difficile contesto economico innescato dalla pandemia. È stata introdotta dal Dl cosiddetto Rilancio (Dl 34 del 2020) e ora rinnovata per tre mesi (marzo, aprile e maggio 2021) dal Dl Sostegni (Dl 41 del 2021) pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 marzo.

Possono beneficiarne anche i professionisti, qualora abbiano i requisiti previsti. L'aiuto economico - che è rivolto al nucleo familiare - si concretizza in un sussidio il cui importo mensile oscilla da 400 a 800 euro, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.

Aggiornamento del 14 aprile 
L'Inps ha diramato le istruzioni per presentare le richieste di Rem, per approfondire si rimanda all'articolo "Reddito di emergenza: domande online sul sito Inps fino al 30 aprile"

Come si calcola l'importo del Rem

Le regole per calcolare l'ammontare mensile dell'indennità non cambiano con il Dl Sostegni, che rimanda all'articolo 82, comma 5 del Dl Rilancio. In pratica bisogna moltiplicare 400 euro per un fattore che può variare da 1 a 2,1 a seconda della composizione del nucleo familiare.

Tale fattore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età superiore a 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2. Il fattore può poi arrivare a quota 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti.

Ad esempio, se il nucleo è composto da tre persone, di cui 2 maggiorenni e 1 minorenne, il fattore sarà pari a 1,6 e l'indennizzo mensile ammonterà a (400 • 1,6) 640 euro.

Compatibilità

Il Rem è compatibile con il contributo a fondo perduto di cui possono beneficiare anche i professionisti purché abbiano subito un calo del fatturato nel 2020 pari ad almeno il 30 per cento. Il riferimento è al contributo disposto dal Dl Sostegni all'articolo 1 (per approfondire si rimanda all'articolo Dl Sostegni: fondo perduto e contributi "light" per i professionisti). Il Rem è compatibile anche con l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali riservato ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza private che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 33 per cento nel 2020 rispetto al 2019. Beneficio, quest'ultimo, introdotto dall'ultima legge di Bilancio.

I requisiti 

Il Dl Sostegni riscrive i requisiti da possedere per ottenere il Rem.

Innanzitutto bisogna far riferimento al reddito familiare relativo al mese di febbraio 2021 che deve risultare inferiore ad una certa soglia. Questa soglia è pari all'ammontare mensile dell'indennità spettante (ad esempio, facendo riferimento al nucleo di cui sopra, la soglia sarebbe pari a 640 euro). Tale limite va incrementato se il nucleo risiede in una casa in locazione. L'incremento, in questo caso, è pari ad un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee.

Inoltre, nel nucleo familiare non devono esserci componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità regolate dall'articolo 10 del Dl Sostegni. Tali indennità sono quelle per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Sono inoltre richiesti: residenza in Italia (verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio); valore dell'Isee inferiore a 15mila euro; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a 10mila euro, tale soglia è incrementata di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro. Tale massimale è incrementato di ulteriori 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Tutti i requisiti fin qui descritti non sono richiesti alle persone che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni Naspi (con tale sigla è indicata l'indennità mensile di disoccupazione, denominata Nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego) e Dis-Coll (indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), purché l'Isee risulti inferiore a 30mila euro. In tali casi, il Rem spetta nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente. Anche per tali soggetti resta precluso il Rem nel caso in cui nel nucleo familiare vi siano componenti che hanno percepito o percepiranno le indennità riservate ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport (di cui all'art. 10 del Dl Sostegni). In pratica, il riconoscimento automatico delle tre quote di Rem per chi ha cessato Naspi e Dis-coll è automatico se l'interessato non ha un lavoro subordinato o un contratto di collaborazione e non è titolare di pensione (diretta o indiretta).

Il Rem - va ricordato  -  è sempre incompatibile con il reddito di cittadinanza. Tornando ai requisiti generali, e tralasciando il caso particolare di chi ha cessato Naspi o Dis-coll, ai fini dell'ottenimento del Rem, non devono essere presenti nel nucleo familiare persone titolari di pensione diretta o indiretta, fa eccezione l'assegno ordinario di invalidità. Sono esclusi anche i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore agli importi mensili stabiliti per il Rem.

Come fare domanda

La domanda va presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) entro il 30 aprile 2021 tramite modello di domanda appositamente predisposto.

di Mariagrazia Barletta

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