Il Dl Sostegni bis (in vigore) rinnova il Reddito di emergenza: ecco i dettagli

di Mariagrazia Barletta

Il decreto Sostegni bis (Dl 73 del 2021), pubblicato in Gazzetta ufficiale e in vigore dal 26 maggio, rinnova il Reddito di emergenza (Rem) per le mensilità di giugno, luglio, agosto e settembre 2021. Possono beneficiarne anche i professionisti, se in possesso dei requisiti stabiliti dalle varie norme che si sono succedute a partire dal Dl cosiddetto Rilancio (Dl 34 del 2020) che l'ha istituito.

Rispetto al primo Dl Sostegni (che ha rinnovato il Rem per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 ed esteso la platea dei beneficiari), restano pressoché immutati i requisiti per l'accesso al beneficio, riservato ai nuclei familiari in condizioni di necessità economica e che dunque hanno risentito molto dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'unica differenza sta nel reddito familiare di riferimento per l'accesso all'indennizzo: non si fa riferimento al mese di febbraio 2021, ma bisogna prendere in considerazione aprile 2021. 

La domanda per le quote di Rem da giugno a settembre 2021 va presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps) entro il 31 luglio 2021 tramite il modello di domanda che sarà predisposto stesso dall'Istituto. Il riconoscimento delle nuove quote del Rem è effettuato nel limite di spesa di 884,4 milioni di euro per l'anno 2021.

Il Dl Sostegni bis, inoltre, apporta una novità per i professionisti con disabilità, beneficiari di indennità per invalidità corrisposte dalle Casse private. In questo caso i professionisti possono fare richiesta di accesso al Rem entro il 31 luglio 2021 direttamente alla propria Cassa di previdenza.

Per verificare se si ha diritto all'indennizzo bisogna calcolare il reddito familiare relativo al mese di aprile 2021, che deve risultare inferiore ad una certa soglia. Per definire tale soglia, bisogna fare un passo indietro e introdurre il calcolo dell'importo del Reddito di emergenza (si legga oltre).

Per approfondire il DL SOSTEGNI BIS si veda anche:
Sostegni bis in Gazzetta ufficiale, fondo perduto: ecco le tre possibilità di accesso
• Sostegni bis in vigore: ok al bonus affitti per il professionista con calo del fatturato

IL TESTO DEL DL SOSTEGNI BIS

Entità del contributo e la soglia limite di reddito

L'aiuto economico - che è rivolto al nucleo familiare - si concretizza in un sussidio il cui importo mensile oscilla da 400 a 800 euro, elevabili a 840 euro in presenza di disabili gravi o non autosufficienti.  

Le regole per calcolare l'ammontare mensile dell'indennità sono contenute nell'articolo 82, comma 5 del Dl Rilancio. L'aiuto mensile si calcola moltiplicando 400 euro per un fattore che può variare da 1 a 2,1 a seconda della composizione del nucleo familiare. Tale fattore è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età superiore a 18 anni e di 0,2, per ogni ulteriore componente minorenne, fino ad un massimo di 2. Il fattore può poi arrivare a quota 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti persone con disabilità grave o non autosufficienti.

Ad esempio, se il nucleo è composto da tre persone, di cui 2 maggiorenni e 1 minorenne, il fattore sarà pari a 1,6 e l'indennizzo mensile ammonterà a (400 • 1,6) 640 euro. 

Per accedere alle nuove quote di Rem introdotte dal Dl Sostegni bis, la soglia limite del reddito familiare relativa al mese di aprile 2021 non deve superare l'ammontare mensile dell'indennità spettante. Prendendo come esempio, il nucleo familiare di cui sopra, la soglia di reddito per l'accesso all'aiuto economico è pari a 640 euro.  Tale limite va incrementato se il nucleo risiede in una casa in locazione. L'incremento è pari ad un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini Isee. Dunque, ipotizziamo che il nostro nucleo familiare paghi un canone di locazione mensile di 800 euro, la soglia di reddito familiare, in riferimento al mese di aprile 2021, è di 1.440 euro.

Altri requisiti

Per accedere al contributo sono inoltre richiesti: residenza in Italia (verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio); valore dell'Isee inferiore a 15mila euro; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020 inferiore a 10mila euro, tale soglia è incrementata di 5mila euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20mila euro. Tale massimale è incrementato di ulteriori 5mila euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.

Compatibilità

Il Rem è compatibile con il contributo a fondo perduto, disposto con i Dl Sostegni, di cui possono beneficiare anche i professionisti ed anche con l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali riservato ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza private che abbiano subìto un calo del fatturato di almeno il 33 per cento nel 2020 rispetto al 2019. Beneficio, quest'ultimo, introdotto dall'ultima legge di Bilancio e non ancora operativo, in quanto manca ancora la pubblicazione del decreto interministeriale di attuazione.

Incompatibilità

Per beneficiare del Rem, nel nucleo familiare non devono esserci componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità post-Covid  destinata ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.

Il Rem - va ricordato - è sempre incompatibile con il reddito di cittadinanza. Ad eccezione del caso particolare di chi ha cessato Naspi o Dis-coll, ai fini dell'ottenimento del Rem, non devono essere presenti nel nucleo familiare persone titolari di pensione diretta o indiretta, fa eccezione l'assegno ordinario di invalidità. Sono esclusi anche i nuclei familiari in cui sono presenti soggetti titolari di un rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore agli importi mensili stabiliti per il Rem.

Rem per i professionisti con disabilità

L'articolo 37 del Dl Sostegni bis introduce una novità che riguarda i professionisti iscritti alle casse di previdenza private. Ai soli fini dell'accesso al Rem, l'articolo equipara all'assegno di invalidità ogni emolumento che le casse private corrispondono ai propri associati ad integrazione del reddito e a titolo di invalidità. Questa equiparazione serve per eliminare ogni incompatibilità tra il Rem e i contributi integrativi del reddito corrisposti dalle casse private in caso di invalidità dell'associato.

I beneficiari delle indennità di invalidità corrisposte dalle Casse private possono fare richiesta di accesso al Rem entro il 31 luglio 2021 direttamente alla propria Cassa di previdenza (Inarcassa per gli architetti e gli ingegneri liberi professionisti). Le modalità di richiesta del contributo seguono le stesse regole definite dal decreto Mef e Lavoro del 28 marzo 2020 che ha stabilito le modalità di erogazione delle mensilità del cosiddetto «Fondo per il reddito di ultima istanza». 

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