Impianti per l'efficientamento e solare termico: in vigore le nuove procedure semplificate

di Mariagrazia Barletta

Sono in vigore le nuove norme che stabiliscono procedure semplificate per l'installazione, in ambito residenziale e terziario, di impianti per l'efficienza energetica e per lo sfruttamento delle fonti rinnovabili. Le nuove procedure semplificate, che riguardano l'installazione di pompe di calore, generatori di calore, collettori solari termici e generatori ibridi, sono contenute nel decreto legislativo (n. 199 del 2021), in vigore dal 15 dicembre, che ha recepito la direttiva Ue 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (la cosiddetta Red II).

Le nuove disposizioni si applicano ai casi di nuova installazione e alla sostituzione degli impianti destinati al riscaldamento, al raffrescamento e alla produzione di acqua calda sanitaria. Per tali interventi, ogni volta che è richiesta la Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata), questa deve essere presentata utilizzando il relativo modello unificato pubblicato nel 2017 (modello unificato per la Cila pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n- 128 del 5 giugno 2017). Un'indicazione a cui tutti i Comuni devono conformarsi.

Pompe di calore

Se gli interventi sono classificati come manutenzione ordinaria (ai sensi del Tu Edilizia) e se la potenza termica utile nominale è inferiore a 40 KW, gli interventi di installazione delle pompe di calore sono da considerare come attività di edilizia libera e non serve alcuna comunicazione né titolo abilitativo da richiedere al Comune. Se anche uno dei due requisiti citati (tipologia di lavori e potenza termica della pompa di calore) non è rispettato allora bisogna presentare la Cila. La Cila comprenderà anche l'attestazione riguardante l'autorizzazione paesaggistica, se richiesta.

Se l'intervento è effettuato su un immobile sottoposto a vincolo culturale o paesaggistico, resta quanto dispongono il Codice dei beni culturali e del paesaggio e il Dpr 31 del 2017 sull'autorizzazione paesaggistica semplificata. Gli interventi di installazione di pompe di calore, viene specificato nel nuovo Dlgs, possono essere ricondotti alle voci «A5» o «B7» del Dpr 31 del 2017.

Inoltre, l'installazione di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinate unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi annessi, è considerata estensione dell'impianto  idrico-sanitario già in opera.

Voci del Dpr 31 del 2017
A5 Installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B7 Installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;

Generatori di calore

I generatori di calore rientrano nell'attività di edilizia libera se i lavori di installazione sono ascrivibili alla categoria della manutenzione ordinaria. In caso contrario, occorre la Cila. Se sono presenti vincoli culturali o paesaggistici vanno rispettati il Dlgs 42 del 2004 e il Dpr 31 del 2017. Anche in questo caso gli interventi di installazione possono essere ricondotti alle voci A5 o B7 del Dpr 31 del 2017.

Le stesse regole valgono anche per i generatori ibridi composti da almeno una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.

Collettori solari termici

Per i pannelli solari termici vi sono conferme e novità rispetto alla procedura semplificata introdotta dal Dlgs 28 del 2011, che viene abrogata (è stato depennato l'articolo 7 del Dlgs 28 del 2011). In particolare, ora le procedure semplificate possono essere adottate anche nel caso in cui l'immobile è sottoposto a tutela culturale o paesaggistica.

L'installazione dei collettori solari termici è considerata attività di edilizia libera, e dunque non occorrono comunicazioni o titoli abilitativi da richiedere al Comune, se sono rispettati alcuni requisiti: l'impianto deve essere integrato ed avere la stessa inclinazione e lo stesso orientamento del tetto. Inoltre, i componenti non devono modificare la sagoma dell'edificio e la superficie dell'impianto non deve essere superiore a quella del tetto su cui è realizzato. Se tali requisiti non sono rispettati, scatta l'obbligo di presentazione della Cila.

In caso di vincolo culturale o paesaggistico, gli interventi di installazione di collettori solari possono essere assimilati alle voci A6 o B8 del Dpr 31 del 2017.

Voci del Dpr 31 del 2017
A6  Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c) del  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
B8 Installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b e c) del Codice, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;

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