Servizi sotto-soglia con affidamento diretto: non serve consultare più preventivi

Nello scegliere l'affidamento diretto, il cui ricorso è stato ampliato dal decreto Semplificazioni (Dl 76 del 2020), la stazione appaltante non è tenuta ad effettuare indagini di mercato né consultazioni di operatori economici e non è neppure previsto l'obbligo di richiedere preventivi. È il principio confermato dal Consiglio di Stato in una recente sentenza (1108/2022), tra l'altro oggetto di una circolare del Consiglio nazionale degli Ingegneri.

Va ricordato che il Dl Semplificazioni (Dl 76 del 2020), così come modificato dal Dl 77 del 2021, ha introdotto disposizioni che, in deroga al Codice degli appalti prevedono, che fino al 30 giugno 2023, relativamente ai servizi di architettura e ingegneria, progettazione compresa, la soglia per l'affidamento diretto resta fissa a 139mila euro e non è necessaria la consultazione di più operatori economici. L'affidamento diretto è possibile fino alle soglie comunitarie per appalti di servizi e forniture ed entro i 150mila euro per i lavori.

Nell'ipotesi di affidamento diretto - si legge nella pronuncia - «è riservata alla stazione appaltante la scelta discrezionale del contraente, senza che sia necessaria la previa consultazione di un certo numero di operatori economici, da individuarsi tramite indagini di mercato o elenchi, essendo ciò espressamente previsto solo per la diversa procedura negoziata senza bando».

«Del resto - affermano i giudici amministrativi - tale è il regime previsto, nel caso di affidamenti di importo inferiore a euro 40.000,00 di cui all'art. 36 del Codice dei Contratti pubblici, secondo cui le amministrazioni appaltanti possono procedere "mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici" , laddove la formulazione originaria parlava di "affidamento diretto adeguatamente motivato" :con il d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 ("Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" ) il legislatore ha eliminato il riferimento all'adeguata motivazione, prevedendo inoltre un affidamento non necessariamente preceduto da un confronto competitivo tra aspiranti e rimesso a una diretta individuazione dell'affidatario da parte della stazione appaltante».

Nella sentenza viene anche ricordato quanto chiarito già dal ministero delle Infrastrutture (parere 764 del 20 ottobre 2020), secondo cui «L'eventuale confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici rappresenta comunque una best practice, salvo che ciò comporti una eccessiva dilazione dei tempi di affidamento che, invece, sarebbe in contrasto con la ratio che informa l'intero decreto semplificazione. Giova inoltre precisare che, negli affidamenti diretti, non essendovi confronto competitivo, anche l'eventuale raffronto tra preventivi non presuppone l'utilizzo di un criterio di aggiudicazione. Quanto all'eventuale richiesta di preventivi ed alle relative modalità, rientra nella discrezionalità della Stazione appaltante, competente in materia, determinare le modalità attraverso cui addivenire all'individuazione del proprio contraente diretto».

Va ricordato che il Dl Semplificazioni bis ha introdotto una modifica al regime temporaneo, stabilendo che le stazioni appaltanti, nel ricorrere all'affidamento diretto dei servizi di architettura ed ingegneria, devono non solo osservare il principio di rotazione, ma, nello scegliere il professionista cui affidare l'incarico, devono assicurarsi che sia «in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento». Gli operatori economici, possono anche essere individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

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