Crediti edilizi, ecco il provvedimento dell'Entrate per "spalmarli" in 10 anni

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che definisce le modalità per la fruizione in 10 rate annuali dei crediti non ancora utilizzati derivanti da cessione o sconto in fattura relativi alle detrazioni per superbonus, sismabonus e bonus barriere architettoniche.

Dal 2 maggio 2023 sarà attiva una nuova funzionalità web all'interno della "Piattaforma cessione crediti" per comunicare la scelta per la rateizzazione in 10 anni. Dal 3 luglio 2023 il servizio potrà essere utilizzato anche dagli intermediari con delega alla consultazione del Cassetto fiscale del titolare dei crediti. La comunicazione, inoltre, è immediatamente efficace e non può essere rettificata o annullata.

Il provvedimento, che dà attuazione a quanto disposto con il Dl Aiuti quater prima e poi con il Dl Crediti, si applica ai crediti d'imposta derivanti dalle opzioni per la prima cessione o per lo sconto in fattura, comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 in relazione alle detrazioni spettanti per gli interventi agevolati tramite superbonus, sismabonus e bonus al 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

La quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d'imposta, non utilizzata in compensazione, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall'anno successivo a quello di riferimento della rata originaria. Una volta optato per l'utilizzo in 10 anni, poi non è possibile tornare indietro: la scelta è, infatti, irrevocabile.

Più nel dettaglio, la ripartizione in 10 anni può essere effettuata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate fino al 31 ottobre 2022, relative agli interventi del superbonus;
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all'Agenzia delle entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative agli interventi del superbonus, nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative agli interventi agevolati dal sismabonus e dal bonus al 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Le nuove rate dei crediti d'imposta risultanti dall'utilizzo in 10 anni non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite.

Come spiega l'Agenzia delle Entrate nelle ultime pagine del provvedimento, «la comunicazione può riferirsi anche solo a una parte della rata del credito al momento disponibile e con successive comunicazioni potranno essere rateizzati, anche in più soluzioni, la restante parte della rata e gli eventuali altri crediti nel frattempo acquisiti».

L'amministrazione finanziaria chiarisce il concetto con un esempio: «Si consideri - scrive - il caso di un soggetto che dispone della rata del 2023 relativa a crediti di tipo sismabonus dell'importo di 100 euro e prevede di non avere sufficiente capacità per assorbirla in compensazione tramite modello F24 entro il 31 dicembre 2023». Tale soggetto avrà davanti a sé due alternative:

La prima: «stimare la quota della rata del 2023 che riuscirà a utilizzare in compensazione entro la fine dell'anno, per ipotesi pari a 60 euro e comunicare all'Agenzia delle Entrate la restante parte della rata che non prevede di utilizzare, pari a 40 euro. Tale importo residuo sarà ripartito in dieci rate annuali di 4 euro ciascuna, utilizzabili in compensazione dal 1° gennaio al 31 dicembre degli anni dal 2024 al 2033 e non cedibili o ulteriormente rateizzabili. Se alla fine del 2023 avrà altri crediti residui non compensabili, potrà comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni.

La seconda: «attendere la fine del 2023 per avere contezza dei crediti residui non compensabili e comunicare all'Agenzia di ripartirli nei successivi dieci anni».

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: