La legge in materia di cessione crediti va in Gazzetta, il testo coordinato

Tutte le novità e gli approfondimenti sulle modifiche apportate dal Parlamento

di Mariagrazia Barletta

La legge di conversione del Dl Crediti, ossia il Dl che ha bloccato cessioni e sconto in fattura per il superbonus e gli altri bonus casa, approda in Gazzetta ufficiale e va in vigore da oggi 12 aprile.

Tra le novità, vi è la proroga per le ville unifamiliari e le unità indipendenti con accesso autonomo, che possono beneficiare del superbonus al 110% fino al 30 settembre 2023 purché al 30 settembre 2022 sia stato centrato l'obiettivo del 30% dello stato di avanzamento dei lavori.

Si allarga, inoltre, l'elenco degli interventi agevolati dai bonus casa ai quali non si applica lo stop ai meccanismi delle cessioni e dello sconto in fattura.

Le deroghe comprendono, oltre al bonus al 75% per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, anche gli interventi agevolati tramite il superbonus o i bonus cosiddetti minori eseguiti su immobili ricadenti in zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, purché ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana che abbiano contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati.

Inoltre, sono esclusi dallo stop a cessioni e sconti in fattura anche gli Iacp, le cooperative di abitazione, le onlus e gli enti del terzo settore, che fruiscono del superbonus. Rientrano nel nuovo perimetro delle esclusioni anche gli interventi del 110% effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza e quelli su immobili danneggiati dall'alluvione nelle Marche.

Per conoscere tutte le deroghe allo stop a cessione e sconto in fattura si rimanda all'approfondimento:
Dl Crediti: tutte le deroghe al blocco di cessioni e sconti

IL TESTO COORDINATO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE

Tra le novità vi è anche l'apertura di una nuova finestra temporale per i meccanismi di cessione del credito e di sconto in fattura legati ai bonus casa. Nulla è perduto per chi ha mancato l'appuntamento con il 31 marzo 2023, ossia con la data fissata per l'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione con cui si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2022 o alle rate residue (non fruite) del 2020-21. Anche nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023, i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della cosiddetta remissione in bonis, con il versamento della sanzione di 250 euro. 

Arriva la possibilità, inoltre, di spalmare la detrazione del superbonus in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2022. Il contribuente che decide di scontare la spesa in 10 anni anziché quattro, deve esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi 2024 (l'opzione è irrevocabile). 

Per le novità sulle tempistiche relative alle comunicazioni per cessioni e sconti in fattura e sulle modalità di fruizione dei bonus si rimanda all'approfondimento:
• Il Dl Crediti è legge, ripartono (con sanzione) le cessioni per le spese del 2022

Inoltre, si allarga il perimetro dei soggetti che possono considerarsi al riparo dall'ipotesi di responsabilità solidale se si fanno rilasciare un'attestazione di possesso, da parte della banca o della diversa società del gruppo cedente, di tutta la documentazione elencata nello stesso Dl crediti. Tale possibilità, prima applicata alle società, ai professionisti e alle partite Iva, ossia ai soggetti diversi dai consumatori o utenti, che acquistavano il credito da una banca di cui erano correntisti, viene estesa a qualunque cessionario, non necessariamente correntista, che acquisti il credito da una banca, da una società appartenente al gruppo bancario o da una società quotata.

Per approfondire il tema della responsabilità in solido si rimanda all'articolo pubblicato qui.

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