Regime forfettario, niente più Certificazione unica dal 2024

di Mariagrazia Barletta

È abolito l'obbligo di inviare la certificazione unica a chi applica il regime forfettario o quello di vantaggio. A farlo è il decreto per la semplificazione degli adempimenti tributari (Dlgs 1 del 2024, art. 3) pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale" del 12 gennaio 2024.

Il Dlgs va a modificare il Dpr 322 del 1998 ed esonera i soggetti che corrispondono compensi ai contribuenti minimi e forfettari dall'invio della certificazione unica.

L'eliminazione dell'adempimento parte dall'anno d'imposta 2024.

Niente certificazione per i compensi corrisposti nel 2024

Dunque l'eliminazione dell'onere vale a partire dall'anno d'imposta 2024, significa che i soggetti che applicano il regime forfettario (legge 190 del 2014) o di vantaggio (Dl 98 del 2011) continueranno ad essere destinatari della certificazione unica per i compensi ricevuti nel 2023, ma per quelli corrisposti nel 2024 l'obbligo della certificazione decade.

In altre parole, i sostituti d'imposta rilasceranno la certificazione unica da inviare entro il 16 marzo 2024, relativa alle somme corrisposte a forfettari e minimi nel 2023, ma non dovranno inviare quella in scadenza il 16 marzo 2025, relativa ai compensi erogati a forfettari e minimi nel 2024.

Come indicato nella relazione tecnica elaborata dagli uffici del Governo, l'obbligo viene meno perché i dati relativi ai compensi di forfettari e minimi verranno resi disponibili in modo automatico presso gli archivi dell'Agenzia delle Entrate. Infatti, per effetto dell'estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica andato in vigore dal 1° gennaio, le fatture dei contribuenti che sono nel regime forfettario o di vantaggio, passano tutte attraverso il Sistema di Interscambio.

Ampia la platea dei destinatari della semplificazione

A beneficiare della semplificazione è un'ampia platea di sostituti d'imposta, considerando che - da quanto si evince sempre dalla relazione tecnica - dal punto di vista quantitativo, i soggetti che beneficiano di uno dei regimi fiscali agevolati sono circa 1,8 milioni.

I regimi agevolati

Va ricordato che il regime forfettario applica un'unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap) e determina il reddito imponibile applicando all'ammontare dei compensi percepiti il coefficiente di redditività, che per i professionisti è pari al 78%. L'imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività in presenza di determinati requisiti di legge.

Quanto al regime di vantaggio, questo era riservato ai giovani imprenditori, ai disoccupati e ai lavoratori in mobilità che esercitavano una nuova attività e prevedeva un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali pari al 5%. Dal 1° gennaio 2016 non è più possibile accedere al regime di vantaggio, in quanto esso è stato sostituito dal regime forfetario, tuttavia possono rimanere nel regime di vantaggio i contribuenti che già vi aderivano al 31 dicembre 2015, fino a completamento del quinquennio, ovvero fino al raggiungimento del 35° anno di età.

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