Tar Lombardia, inammissibile il ricorso dei geometri contro la chiusura degli uffici comunali milanesi

di Mariagrazia Barletta

Il Tar Lombardia dichiara inammissibile il ricorso presentato dal Collegio dei geometri della provincia di Milano contro la disposizione di servizio n. 9/2024 del Comune, con cui lo scorso 12 novembre è stata decisa l'interruzione del servizio di appuntamenti e ricevimento da parte dei dipendenti comunali di Milano.

La disposizione impugnata è un atto interno che riguarda l'organizzazione dell'amministrazione e che incide sul funzionamento e sull'assetto degli uffici e come tale non può essere oggetto di ricorso. È quanto affermano - in sintesi - i giudici amministrativi. «Il contenuto della disposizione impugnata - si legge nella sentenza -, non risulta idoneo ad incidere in via immediata e diretta nella sfera giuridica dei singoli cittadini che, con riferimento a singole pratiche edilizie, avanzano istanze partecipative nei confronti del Sue».

Nonostante il ricorso non sia ritenuto ammissibile, la disposizione impugnata viene comunque riconosciuta come un atto che «potrebbe modificare prassi consolidate nei rapporti che, quotidianamente, si innestano tra Pa, da una parte, e cittadini, operatori e professionisti, dall'altra».

«L' "interlocuzione" tra il professionista incaricato dal privato per un determinato intervento edilizio e i funzionari comunali è, certamente, un importante segmento dell'attività procedimentale diretto a calibrare il progetto presentato e a renderlo "compatibile" con l'interesse pubblico», riconoscono i giudici.

«In sostanza, la diversa organizzazione di tale attività, da considerare diretta estrinsecazione del fondamentale canone della "partecipazione" procedimentale, è senz'altro idonea a produrre effetti in capo ai ricorrenti e, per tale via, a configurare un interesse giuridicamente rilevante in capo agli stessi. Tuttavia, tale presupposto non risulta ancora sufficiente a radicare l'interesse all'impugnazione che, come noto, postula una nozione più ristretta d'interesse, caratterizzato dall'attualità e dalla concretezza del pregiudizio e, quindi, dalla effettiva lesione di una posizione giuridica».

La sentenza

Il fatto

Con l'esplosione del caso Milano in seguito alle indagini della Procura che hanno portato al sequestro di numerose strutture nel capoluogo lombardo,  con una disposizione di servizio il Comune  di Milano ha deciso la chiusura dello sportello dell'edilizia.

Secondo la disposizione, la chiusura si era resa necessaria per le criticità che la direzione specialistica Attuazione diretta Pgt e Sue e la direzione Rigenerazione urbana riscontravano nell'attività ordinaria, nonché per il «perdurare delle aperture di indagini nonché delle acquisizioni di fascicoli e la copiosità degli stessi».

Un'altra motivazione consisteva  nella «difficoltà oggettiva dei dipendenti dello Sportello unico per l'edilizia di continuare serenamente a operare nel proprio lavoro senza possibilità, in attesa che le indagini e gli eventuali processi chiariscano i fatti contestati, di affermare la difesa delle proprie scelte amministrative». Per cui, si disponeva l'interruzione del «servizio di prenotazione appuntamenti, in quanto si rende necessario eliminare ogni canale di contatti informali attraverso i quali si possano fornire informazioni sull'istruttoria delle pratiche in corso o dare eventuali chiarimenti tecnici o procedurali prodromici alla formalizzazione di titoli edilizi».

La decisione aveva attirato dure critiche da parte degli Ordini professionali, tra cui quello degli architetti milanesi (si veda l'articolo pubblicato il 14 novembre). Con il perdurare della criticità, l'Ordine degli Architetti, l'Ordine degli Ingegneri e il Collegio Geometri della Provincia di Milano avevano annunciato la presentazione dei ricorsi al Tar (qui l'articolo). E il 20 febbraio è stata pubblicata la prima pronuncia sul caso.

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