Anac: non possono essere escluse offerte con 100% di ribasso sulle spese se non è scritto nel bando

Il parere dell'Anticorruzione in risposta ad un architetto giunto secondo in graduatoria

«Non possono essere escluse le offerte recanti un ribasso del 100% sulle spese e oneri accessori nel caso in cui la lex specialis, pur prevedendo una formula non adatta alla risoluzione di tale evenienza, non ne contempli l'esclusione. Spetta alla stazione appaltante verificare, nell'ambito del subprocedimento di anomalia dell'offerta, l'attendibilità, serietà e congruità di tali offerte».

È la massima che si ricava da un recente parere di precontenzioso fornito dall'Anac in risposta ad un architetto giunto secondo in graduatoria nella gara indetta dal comune di Santa Flavia (Palermo), tramite la Cuc Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000, per l'affidamento di servizi di architettura per la riqualificazione del municipio.

Secondo l'architetto, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere tutte le offerte, compresa quella dell'aggiudicatario, che proponevano un ribasso del 100% sull'importo a base d'asta per spese e oneri accessori, in quanto le offerte pari a zero impedirebbero di applicare la formula matematica di proporzionalità inversa prevista dal disciplinare per la valutazione dell'offerta economica.

Il disciplinare di gara richiedeva all'operatore economico di inserire, all'interno della busta telematica, l'offerta economica recante l'indicazione del massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all'importo del servizio a base di gara. Inoltre, nei "Criteri di aggiudicazione" prevedeva la formula di proporzionalità inversa sull'offerta al fine di attribuire il punteggio all'offerta economica, precisando che «L'offerta migliore prende il massimo del punteggio economico previsto e a tutte le altre viene attribuito un punteggio inferiore proporzionalmente a quanto è peggiore l'offerta fatta».

L'Anac ricorda che, in difetto di espressi limiti alla percentuale di ribasso ammissibile, la Commissione di gara si deve limitare ad attribuire i punteggi alle offerte economiche secondo le chiare ed univoche prescrizioni del disciplinare di gara, non essendo rimessa alla sua competenza la valutazione in ordine all'ammissibilità e sostenibilità dei singoli ribassi proposti.

Sarà invece compito della stazione appaltante verificare, nell'ambito del subprocedimento di anomalia delle offerte, l'attendibilità, serietà e congruità delle offerte presentate. Nel caso esaminato, inoltre, il disciplinare non prevedeva in alcun modo l'esclusione delle offerte pari a zero.

Anac, parere di precontenzioso 77 del 2025

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