I nomi degli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo non devono mai essere svelati. E questa regola vale ancora di più quando il bando prevede il sopralluogo obbligatorio. In quest'ultimo caso, infatti, solo i soggetti che hanno effettuato il sopralluogo possono presentare l'offerta e dunque l'elenco degli operatori economici che hanno effettuato il sopralluogo coincide di fatto con l'elenco dei partecipanti, con l'unica differenza che alcuni dei soggetti potenzialmente interessati potrebbe decidere di non presentare l'offerta (si tratterebbe dunque di una variazione in diminuzione che potrebbe acuire ancor di più il rischio di condizionamento dell'esito della gara).
Per questo, una procedura aperta in cui è previsto il sopralluogo obbligatorio si trasforma di fatto in una procedura ristretta, perché, decorso il termine perentorio entro cui va effettuato il sopralluogo, solo un gruppo ristretto e predefinito di operatori economici può presentare l'offerta. Ad affermarlo è il Tar Marche con la recente sentenza 227 del 2025.
Queste cautele sull'anonimato degli operatori economici - ricorda il giudice amministrativo - valgono sia per la resa dei chiarimenti sia per le modalità di effettuazione del sopralluogo e, di conseguenza, valgono anche con riguardo alla fase che trascorre dal momento dell'effettuazione del sopralluogo al momento della presentazione dell'offerta.
Quanto ai chiarimenti, in sede di pubblicazione delle risposte l'amministrazione aggiudicatrice non deve rivelare il nominativo dell'operatore economico che ha formulato la richiesta, e questo sia per non svelare l'identità dell'operatore economico sia per non consentire agli altri operatori di poter intuire, in base al tenore della richiesta, in che modo sarà articolata l'offerta tecnica o, in qualche caso, anche quella economica di quel concorrente.
Questi i principi chiave della sentenza dopo il ricorso sulla procedura di affidamento del servizio energia e manutenzione degli immobili e degli impianti, per conto di un'azienda ospedaliera universitaria. Oggetto della censura la proroga del termine per la presentazione delle offerte da parte della stazione appaltante che in quella occasione aveva reso noto l'elenco dei soggetti che avevano effettuato il sopralluogo tecnico obbligatorio e che dunque erano i soli legittimati a presentare offerta.
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