È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale ed entra in vigore, dopo l'approvazione in Consiglio dei ministri, il decreto Infrastrutture con modifiche al Codice degli appalti. Tra le novità c'è un'estensione dell'incentivo al 2% per le funzioni tecniche svolte da dirigenti in deroga al principio di onnicomprensività della retribuzione.
Salta la discussa disposizione che - per le grandi opere come il Ponte sullo Stretto - permetteva di ridurre fino al 3% la percentuale minima per la determinazione del limite di indennizzo delle polizze decennali postume, quelle previste dal Codice degli appalti per mettere al riparo la committenza dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera o derivanti da gravi difetti costruttivi.
Il decreto dà anche indicazioni per determinare le classi d'uso ai fini della verifica sismica delle opere strategiche, in caso di terremoto, per le finalità di protezione civile.
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Incentivo 2% ai dirigenti
Con una modifica al Codice degli appalti si interviene sull'incentivo del 2% alle funzioni tecniche svolte dal personale delle stazioni appaltanti. L'incentivo è esteso al personale con qualifica dirigenziale in deroga al regime di onnicomprensività, ossia in aggiunta allo stipendio e in deroga al principio secondo cui non possono essere previsti compensi per incarichi ulteriori.
Classi d'uso degli uffici pubblici ai fini della verifica sismica
Il Dl specifica cosa si intende per "normale affollamento", "affollamento significativo" e come si determina l'indice di affollamento quando si deve verificare la sicurezza in caso di sisma degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità, in caso di sisma, è di rilievo per le finalità di protezione civile (il riferimento è agli obblighi di cui all'articolo 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274).
In particolare, ai fini della individuazione delle classi d'uso necessarie per distinguere le conseguenze di una interruzione di operatività o eventuale collasso degli uffici pubblici secondo le vigenti norme tecniche per le costruzioni, qualora sia rilevante l'indice di affollamento ai sensi del paragrafo 2.4.2 delle Norme tecniche per le costruzioni, per "normale affollamento" si intende quello il cui indice di affollamento è inferiore o pari a 3,5 e per "affollamento significativo" quello il cui indice di affollamento è superiore a 3,5.
Il Dl (allegato A), inoltre, introduce i criteri di calcolo per determinare l'Indice di Affollamento (IA), stabilito tenendo conto del numero medio di persone presenti contemporaneamente nell'edificio in un prefissato periodo di tempo, in relazione alle caratteristiche geometriche dell'immobile stesso.
Salta la disposizione sulla Polizza indennitaria
Salta la disposizione prevista nelle prime bozze del provvedimento, che, con una modifica al Codice degli appalti interveniva sulla stipula della polizza indennitaria decennale da parte dell'appaltatore, obbligatoria per tutti gli appalti di lavori di importo superiore al doppio della soglia eurounitaria. Polizza che ha l'obiettivo - va ricordato - di mettere al riparo la committenza dai rischi di rovina totale o parziale dell'opera o derivanti da gravi difetti costruttivi. Più nel dettaglio, per le opere di importo superiore a 2 miliardi si stabiliva che la percentuale minima del 20% per la determinazione del limite di indennizzo potesse essere ridotta fino al 3% del valore dell'opera. Una norma molto discussa, che poteva essere applicata proprio al Ponte sullo Stretto, ma che - come detto - è stata cassata.
Ponte sullo Stretto
Viene rideterminato, in base alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012, il costo complessivo dell'opera e le singole voci di spesa che lo compongono, comprensivi degli eventuali oneri finanziari che si prevede di sostenere per la realizzazione e gestione dell'opera. Rispetto alla bozza iniziale, salta la disposizione che faceva entrare la società concessionaria Stretto di Messina nell'elenco, tenuto dall'Anac, delle stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate.
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