Il superbonus al 110% resta in vigore fino a tutto il 2026 per le aree colpite dai sismi che si sono verificati dal 24 agosto 2016, relativamente i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dallo stato di emergenza.
L'aliquota maggiorata vale anche nel 2026 per gli interventi antisismici e "trainati" del superbonus (isolamento termico e sostituzione di impianti di climatizzazione).
La novità è inserita nel decreto cosiddetto "Omnibus" pubblicato in Gazzetta ufficiale (Dl 95 del 2025).
Ci sono, però, due limitazioni con le quali fare i conti. La prima riguarda la tempistica dei progetti, ossia le istanze e le dichiarazioni per la realizzazione dei lavori devono essere state presentate entro il 30 marzo 2024 (data di entrata in vigore del Dl 39 del 2024). La seconda riguarda gli stanziamenti: la proroga al 2026, infatti, vale entro il limite delle risorse (400 milioni) già stanziate dal Dl "taglia-crediti" del 2023 per le deroghe al divieto di cessione del credito e di utilizzo del meccanismo di sconto in fattura riservate alle zone colpite dai terremoti.
In altre parole, la proroga vale fino all'esaurimento delle risorse avanzate dallo stanziamento del 2023.
Inoltre, il bonus spetta per l'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
Va ricordato quanto chiarito pochi giorni fa in un question-time al Parlamento: nelle aree interessate dai terremoti, a partire da quello dell'Aquila (6 aprile 2009), gli interventi antisismici continuano a beneficiare del superbonus al 110% per le spese effettuate entro il 2025, a condizione che l'edificio sia stato ammesso ai contributi per la ricostruzione e sia stato dichiarato inagibile a causa del sisma (si veda l'articolo del 26 giugno).
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