Post-sisma, superbonus al 110% solo con l'inagibilità

Il chiarimento del Mef alla Camera

di Mariagrazia Barletta

Gli interventi di efficientamento energetico e antisismici continuano a beneficiare del superbonus al 110% per le spese effettuate entro il 2025, a condizione che l'edificio sia stato ammesso ai contributi per la ricostruzione e sia stato dichiarato inagibile a causa del sisma.

Il chiarimento sull'applicazione del superbonus nelle aree devastate dai terremoti, a partire da quello dell'Aquila, arriva da un question time alla Camera. A dare risposta ai dubbi di interpretazione normativa, sollevati da Giulio Cesare Sottanelli (Azione) è Federico Freni, sottosegretario di Stato al ministero dell'Economia.

Il dubbio sollevato dagli interroganti risiedeva nel presunto contrasto tra la legge istitutiva del superbonus, che riconosce fino al 2025 l'aliquota al 110% per gli edifici danneggiati da eventi sismici verificatisi a partire dal 1° aprile 2009, ed alcuni chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (risoluzione 8/E 2022e risposta 4/2024) secondo cui per beneficare del superbonus al 110% per immobili danneggiati da terremoti, serve il requisito dell'inagibilità che deve anche perdurare nel tempo, con la conseguenza che, qualora l'immobile sia stato dichiarato agibile in esito agli interventi di ristrutturazione effettuati usufruendo del contributo di ricostruzione, il medesimo non potrebbe godere del superbonus.

Secondo gli interroganti «la norma di riferimento non richiede affatto il requisito della inagibilità come circostanza perdurante al momento della richiesta». Inoltre, non sarebbe «giustificabile l'interpretazione per cui un immobile, pur se inagibile al momento dell'evento sismico, avendo in seguito riottenuto l'agibilità per effetto di lavori di riparazione, perda il diritto al beneficio per le spese sostenute entro il 2025».

Secondo il Mef, invece, l'aliquota al 110% per tutto il 2025 (art. 119, comma 8-ter del Dl 34 del 2020) si applica agli immobili oggetto di interventi ammissibili non solo al superbonus, ma anche ai contributi per la ricostruzione. «Poiché le norme speciali per la ricostruzione - si legge nella risposta - subordinano l'erogazione dei contributi alla condizione per cui l'immobile sia "inagibile" a causa dell'evento sismico, nella citata risoluzione n. 8/E del 2022 è stato espresso il principio generale in base al quale la disposizione di cui al richiamato comma 8-ter: "si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici"»

Dunque, il requisito dell'agibilità viene fuori dalla legge istitutiva del superbonus che, per gli immobili delle aree colpite da eventi sismici, subordina il beneficio del 110% alle condizioni di ammissibilità al contributo per la ricostruzione. Deriva anche dalle norme speciali per la ricostruzione che legano l'accesso ai contributi per la ricostruzione alla condizione di inagibilità.

Nella risposta al question-time, il Mef ricorda anche che i contributi per la ricostruzione sono esclusi nei casi in cui:

  • il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
  • il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato (scheda AeDES con esito di agibilità corrispondente ad A, D, F)

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