Dopo l'approvazione della modulistica unica per la Scia edilizia, il permesso di costruire, la Scia alternativa al permesso di costruire e la Comunicazione inizio lavori asseverata (Cila), la Conferenza unificata - nella seduta del 30 luglio - ha dato il via libera anche al modello unico per la Segnalazione certificata di agibilità (Sca), che, dunque, viene aggiornato alle novità del Dl 69 del 2024 (Dl cosiddetto Salva-casa".
Ora il modello deve essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e recepito da Regioni e Comuni.
Quanto alle novità da recepire nel modello per la Sca, va ricordato che il decreto Salva-casa ha reso meno stringenti alcuni requisiti da rispettare per l'agibilità, con l'obiettivo di semplificare il recupero ai fini abitativi. Si tratta di facilitazioni che dovrebbero valere fino all'emanazione del Dm Salute cui è affidato il compito di delineare i requisiti igienico-sanitari di carattere prestazionale degli edifici. Decreto che ad oggi non è stato ancora emanato, lo aveva previsto il Dlgs "Scia due" (Dlgs 222 del 2016) assegnando al ministero 90 giorni per l'adozione. Termine scaduto l'11 marzo 2017.
In particolare, con le nuove misure inserite nel Salva-casa, fino a che il citato Dm Salute non sarà in vigore, il tecnico può asseverare la sussistenza delle condizioni necessarie all'ottenimento dell'agibilità anche se i locali hanno un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri, purché non si vada al di sotto dei 2,40 metri.
Alcune semplificazioni riguardano anche i micro-appartamenti che possono ottenere l'agibilità anche se hanno una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 mq fino al limite massimo di 20 metri quadrati per i monolocali e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per i bilocali
Per poter asseverare le condizioni richieste ai fini dell'agibilità, anche in presenza dei più favorevoli limiti di superficie e di altezza introdotti dal Salva-casa in deroga al Dm 5 luglio 1975, è necessario che sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità secondo quanto previsto dal Dm 236 del 1989 sul superamento delle barriere architettoniche.
Non solo, le nuove agevolazioni sono valide solo per locali che fanno parte di edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie. Per questo, i progettisti hanno anche l'onere di elaborare e presentare un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative che siano efficaci nel garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili oppure la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
pubblicato il: