Prima di demolire un tramezzo è bene mettere in atto ogni valutazione di tipo strutturale per non creare danni all'edificio e non incorrere in guai giudiziari rischiando la condanna a risarcire danni che possono essere anche ingenti. È questa la lezione che si può trarre da una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 4867 del 2025) che ha condannato un cittadino al risarcimento dei danni causati all'appartamento soprastante dalla demolizione di un tramezzo nei locali ubicati al piano terra.
Il caso riguarda un piccolo edificio costruito negli anni 50 del Novecento e che comprendeva il solo piano terra. Successivamente sul lastrico solare era stato realizzato un appartamento. Al suo completamento - nei locali del piano terra - era stato costruito un tramezzo longitudinale.
Quest'ultimo - col tempo, viene evidenziato dalla perizia tecnica consegnata per il primo grado - aveva assunto la funzione di appoggio per il solaio sovrastante, pur non essendo concepito in origine come un muro portante. Il tramezzo - rilevano i consulenti nella relazione tecnica - aveva così assunto il ruolo di componente strutturale per il solaio che aveva capacità portante sottodimensionata.
Nel caso esaminato - sempre secondo la ricostruzione dei consulenti - «la demolizione del tramezzo, accentuando la deformazione del solaio, aveva causato le lesioni dell'appartamento» sovrastante. Inoltre, la «conformazione del solaio non avrebbe potuto da sola causare alcun danno all'appartamento, proprio perché l'appoggio su tramezzi sottostanti aveva determinato una condizione di stabilità».
La Cassazione conferma la condanna della Corte di appello (la cui pronuncia aveva riformato la sentenza di primo grado). Secondo la Cassazione, infatti, bene ha fatto la Corte di appello laddove ha ritenuto la rimozione del tramezzo causa unica delle lesioni, in ragione del duplice accertamento per cui la rimozione del tramezzo è stata la condicio sine qua non delle lesioni stesse e per cui al pregresso deterioramento del solaio non poteva essere annessa alcuna concreta incidenza concausale atteso che «l'appoggio su tramezzi sottostanti aveva determinato una condizione di stabilità» venuta meno solo per effetto della demolizione.
La Corte conferma anche la condanna del cittadino ritenuto responsabile dei danni all'esecuzione dei lavori di consolidamento del solaio secondo le indicazioni esposte dal Ctu.
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