L'obbligo dell'indicazione, nell'offerta economica, dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza sussiste anche nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo fisso. È questa l'interpretazione dell'Anac nel parere di precontenzioso 318 del 2025.
L'interrogativo sull'obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri della sicurezza nelle procedure a prezzo fisso nasce da una gara indetta dal Comune di Acireale da aggiudicare con il criterio del prezzo fisso e senza la presentazione di un'offerta economica. Nella gara l'operatore economico risultato inizialmente aggiudicatario non aveva dichiarato i costi della manodopera e della sicurezza.
Sul tema - afferma l'Anticorruzione - non ci sono pronunce giurisprudenziali e nemmeno orientamenti della stessa Anac. Nonostante ciò secondo il parere di precontenzioso l'obbligo di dichiarare i costi della manodopera e quelli per la sicurezza si può desumere da tre diversi elementi.
Il primo è il Codice degli appalti, che all'articolo 108, comma 9 secondo cui «Nell'offerta economica l'operatore indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale». Dunque, l'elenco delle eccezioni alla regola che vuole che si indichino separatamente i costi della manodopera e della sicurezza (forniture senza posa in opera e servizi intellettuali) deve intendersi tassativo e nell'elenco - fa notare l'Anticorruzione - non figura l'ipotesi del criterio del prezzo fisso che, pertanto, deve ritenersi rientrante nella regola generale.
Gioca a favore dell'obbligo di dichiarare gli oneri anche nelle gare a prezzo fisso la ratio stessa della norma il cui obiettivo è tutelare i lavoratori impiegati nell'appalto.
«L'obbligo di indicazione dei costi della manodopera, in sede di offerta - spiega l'Authority -, consente alla Stazione appaltante di avere immediata evidenza di quanto l'operatore economico suppone di dover corrispondere per tale fattore produttivo: qualora l'importo fosse superiore a quanto indicato nel bando, nulla quaestio; viceversa, nell'ipotesi opposta, l'impresa dovrà dimostrare che tali minori oneri siano giustificati dalla più efficiente organizzazione aziendale».
«Le predette esigenze e necessità - prosegue l'Anac - risultano sussistere anche nelle gare a prezzo fisso, soprattutto in quelle dove il prezzo non è imposto da specifiche disposizioni legislative bensì costituisce una stima dei fattori di costo effettuata dalla singola Stazione appaltante: invero, non potendosi escludere che l'operatore economico sostenga ed indichi un costo della manodopera inferiore a quello stimato dalla SA, imputando la quota parte restante del costo ad altre voci di spesa (materiali, spese generali ecc.) o all'utile, deve essere parimenti garantita la puntuale verifica dei costi dichiarati, in ragione dell'interesse superindividuale che il legislatore ha inteso perseguire attraverso il combinato disposto degli artt. 41, comma 14, 108, comma 9 e 110, comma 1, del Codice».
«Inoltre, essendo il prezzo fisso l'esito di una stima condotta dalla Stazione appaltante di tutti i costi del servizio, l'indicazione dei costi della manodopera e della sicurezza appare anche funzionale a garantire la serietà dell'offerta presentata dall'operatore economico: ed infatti, attraverso la specifica dichiarazione dei suddetti costi, l'o.e. fornisce indici sintomatici della remuneratività del prezzo, ovvero della sua idoneità a remunerare tutti i fattori produttivi coinvolti per l'esecuzione del servizio nella propria specifica realtà imprenditoriale».
Inoltre, ed è questa la terza motivazione: «la gara a prezzo fisso, per sua natura, induce i concorrenti a formulare offerte tecniche particolarmente pregevoli e meritevoli di un elevato punteggio; può accadere che taluna delle proposte qualitative impatti sui costi della manodopera, aumentandone l'importo rispetto a quello stimato dalla SA».
Il parere di precontenzioso 318 del 2025
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