Anche se la finestra è irregolare, ossia realizzata senza titolo autorizzativo, il vicino deve comunque rispettare le distanze dalle vedute imposte dal codice civile. A dirlo è la corte di Cassazione ribaltando la sentenza della Corte d'appello. Dunque, il vicino non è autorizzato a costruire ad una distanza minore di tre metri (art. 907 del codice civile) dalla parete finestrata dell'edificio confinante, neanche quando la finestra da cui distanziarsi è stata realizzata senza titolo amministrativo.
La vicenda ha riguardato una cittadina che aveva intimato l'amministrazione comunale ad arretrare l'edificio di sua proprietà in quanto realizzato a meno di tre metri dalla finestra dell'edificio della ricorrente prospettante sul fondo del Comune. La Corte d'appello - riconoscendo la finestra dell'appellante «dal punto di vista urbanistico non regolare» - aveva dato ragione al Comune.
La Cassazione (ordinanza 21644 del 2025) ha ribaltato la sentenza della Corte di appello, affermando che «non può essere negato il diritto all'osservanza della distanza di cui all'art. 907 c.c. per il fatto che la veduta rispetto alla quale viene lamentata l'inosservanza del distacco sia, "dal punto di vista urbanistico non regolare"».
Secondo il giudice di terzo grado, dunque, «erroneamente la Corte di Appello ha dato rilievo al fatto che la finestra è stata aperta in assenza di "autorizzazioni" posto che gli atti amministrativi relativi all'attività edilizia riguardano i rapporti tra privato e amministrazione e non incidono sui rapporti di vicinato, che sono regolati dal diritto privato».
«Il presupposto logico-giuridico dell'attuazione della disciplina della distanza delle costruzioni dalle vedute di cui all'art. 907 c.c. - ricorda ancora la Cassazione - è l'anteriorità (dell'acquisto) del diritto alla veduta sul fondo vicino rispetto all'esercizio, da parte del proprietario di quest'ultimo, della facoltà di costruire».
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