Il Ddl Semplificazioni approvato al Senato e ora approdato all'altro ramo del Parlamento estende l'applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati qualora la domanda di permesso sia già corredata da specifiche autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, prescritti dalla legge e acquisiti dal soggetto interessato prima della presentazione dell'istanza al Comune.
Tra le novità inserite nel Ddl emerge anche il dimezzamento dei tempi per l'esercizio dei poteri di autotutela della pubblica amministrazione.
L'ampliamento del silenzio-assenso proposto nel Ddl passa dalla modifica al Testo unico dell'Edilizia (Dpr 380 del 2001). Più nel dettaglio il Ddl propone la riscrittura del comma 8 dell'articolo 20 dedicato al procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Attualmente - va ricordato - il Tu esclude la formazione del silenzio-assenso una volta scaduti i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo del permesso di costruire nei casi in cui sussistono vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le specifiche disposizioni sulla conferenza di servizi. Disposizioni, contenute nella legge sul procedimento amministrativo (legge 241 del 1990), che comunque prevedono regole ad hoc per superare il silenzio delle amministrazioni chiamate a rendere il loro parere.
«In sostanza - come viene spiegato nella relazione tecnica del Ddl - tutte le volte che un intervento riguardi edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell'edilizia (o, laddove non costituito, l'ufficio tecnico comunale) deve procedere attraverso l'indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall'art. 20 del dPR n.380 del 2001». Questo è quanto avviene oggi.
«Tale circostanza - si legge ancora nella relazione - rappresenta un inutile aggravio a carico del soggetto che presenta la domanda - il quale già al momento dell'istanza ha presentato gli atti necessari - con inevitabili ripercussioni sui tempi per la conclusione del procedimento».
Dunque, una volta approvato il Ddl si consentirebbe (andando anche incontro ad alcune pronunce) l'applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire anche per interventi su immobili vincolati nel caso in cui l'istanza sia già corredata dalle relative autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati.
Tempi dimezzati per l'esercizio dei poteri di autotutela
Il Ddl approvato al Senato prevede anche la riduzione da 12 a 6 mesi del termine entro cui può essere annullato d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. «Naturalmente - viene specificato nella relazione tecnica -, resta in ogni caso fermo, che l'esercizio del potere di controllo e repressione potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di sei mesi ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 2-bis, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l'adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato. In questo caso i provvedimenti potranno sempre essere annullati anche dopo la scadenza del termine».
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