Estensione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire e riduzione da 12 a 6 mesi del termine entro cui la Pa può annullare d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo. E poi novità sull'autorizzazione degli spettacoli dal vivo e semplificazioni per l'installazione dei dehors estese fino al 30 giugno 2027.
Sono le novità inserite nel Dl Semplificazioni che oggi 26 novembre è diventato legge con il via libera definitivo della Camera. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e la conseguente entrata in vigore.
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Permesso di costruire, silenzio-assenso esteso agli immobili vincolati se ci sono già tutti i nullaosta
Il provvedimento estende l'applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire per interventi su immobili vincolati qualora la domanda di permesso sia già corredata da specifiche autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, prescritti dalla legge e acquisiti dal soggetto interessato prima della presentazione dell'istanza al Comune.
L'ampliamento del silenzio-assenso proposto nel Ddl passa dalla modifica al Testo unico dell'Edilizia (Dpr 380 del 2001). Più nel dettaglio il Ddl propone la riscrittura del comma 8 dell'articolo 20 dedicato al procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Attualmente - va ricordato - il Tu esclude la formazione del silenzio-assenso una volta scaduti i termini per l'adozione del provvedimento conclusivo del permesso di costruire nei casi in cui sussistono vincoli idrogeologici, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le specifiche disposizioni sulla conferenza di servizi. Disposizioni, contenute nella legge sul procedimento amministrativo (legge 241 del 1990), che comunque prevedono regole ad hoc per superare il silenzio delle amministrazioni chiamate a rendere il loro parere.
«In sostanza - come viene spiegato nella relazione tecnica che accompagna il provvedimento - tutte le volte che un intervento riguardi edifici vincolati o ubicati in aree vincolate, lo Sportello unico dell'edilizia (o, laddove non costituito, l'ufficio tecnico comunale) deve procedere attraverso l'indizione di una conferenza di servizi per acquisire le relative autorizzazioni e non trovano applicazione le regole procedurali ordinarie per il rilascio del permesso di costruire, compreso il silenzio assenso, previste dall'art. 20 del dPR n.380 del 2001».
Questo è quanto avviene oggi. «Tale circostanza - si legge ancora nella relazione - rappresenta un inutile aggravio a carico del soggetto che presenta la domanda - il quale già al momento dell'istanza ha presentato gli atti necessari - con inevitabili ripercussioni sui tempi per la conclusione del procedimento».
Dunque, le nuove misure consentono (andando anche incontro ad alcune pronunce) l'applicazione del silenzio-assenso al procedimento per il rilascio del permesso di costruire anche per interventi su immobili vincolati nel caso in cui l'istanza sia già corredata dalle relative autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati.
Tempi dimezzati per l'esercizio dei poteri di autotutela
La nuova legge prevede anche la riduzione da 12 a 6 mesi del termine entro cui può essere annullato d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. «Naturalmente - viene specificato nella relazione tecnica -, resta in ogni caso fermo, che l'esercizio del potere di controllo e repressione potrà essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di sei mesi ai sensi dell'articolo 21-nonies, comma 2-bis, in caso di provvedimenti conseguiti sulla base di condotte costituenti reato che abbiano determinato un falso presupposto per l'adozione del provvedimento e siano state accertate con sentenze passate in giudicato. In questo caso i provvedimenti potranno sempre essere annullati anche dopo la scadenza del termine».
Spettacoli dal vivo, i contenuti della Scia
La nuova legge specifica quali sono i contenuti della Scia da presentare per gli spettacoli dal vivo temporanei (di danza, di teatro, di musica, festival, rassegne e proiezioni cinematografiche) che godono di un iter autorizzativo semplificato quando coinvolgono non più di 2mila spettatori e si svolgono tra le otto del mattino e l'una di notte del giorno successivo.
La Scia indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l'orario in cui si svolge lo spettacolo ed è accompagnata, tra l'altro, da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o degli architetti o dei periti industriali oppure dei geometri, che attesti la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. Alla Scia va allegata anche la documentazione attestante il rispetto delle misure di sicurezza e di contenimento del rischio applicabili secondo le vigenti disposizioni.
L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Quest'ultima, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti che consentono l'accesso all'iter semplificato, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della Scia, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi.
Dehors, semplificazioni mantenute fino a giugno 2027
Slitta fino al 30 giugno 2027 l'applicazione delle norme - nate in periodo pandemico dal governo Conte bis - che consentono la posa in opera di dehors e arredi urbani su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande senza richiedere le autorizzazioni richieste per i beni culturali e paesaggistici.
Viene dato più tempo al governo per emanare un Dlgs che vada a disciplinare la concessione ai pubblici esercizi di aree di interesse culturale o paesaggistico per l'installazione di dehors.
Il testo del decreto Semplificazioni convertito in legge
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