Salva-casa, le linee guida del Mit non hanno valore vincolante

Dubbi del Tar Lombardia anche sull'incostituzionalità delle nuove norme sul cambio di destinazione d'uso

di Mariagrazia Barletta

Le linee guida del ministero delle Infrastrutture sul Salva-casa «sono indicazioni e indirizzi interpretativi privi di valore vincolante». Lo afferma chiaramente il Tal Lombardia con la sentenza 3433 del 2025. Come dire che sugli aspetti meno chiari della legge la giurisprudenza disegnerà la strada, che si prevede essere non sempre lineare, come insegnano le recenti pronunce sullo stato legittimo.

Il Tar è chiamato a pronunciarsi sul ricorso di alcuni cittadini che, proprietari di una unità immobiliare in provincia di Como, avevano presentato, ad agosto 2024, una Scia per un cambio di destinazione d'uso da turistico-ricettivo a residenziale, contando sulle novità introdotte dal decreto cosiddetto "Salva-casa" il quale, integrando l'articolo 23-ter del Dpr 380 del 2001, afferma che è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso tra le categorie funzionali: residenziale, turistico-ricettiva, produttiva e direzionale, commerciale, di una singola unità immobiliare ubicata in immobili ricompresi nelle zone A), B) e C) al Dm 1444 del 1968, ovvero nelle zone equipollenti come definite dalle leggi regionali in materia,

Il Comune ritiene insussistenti i presupposti per il consolidamento della Scia, in quanto l'immobile ricade su un'area classificata dal previgente Pgt come zona con pianificazione attuativa disciplinata da convenzioni urbanistiche ancora vigenti. Convenzioni che - per il complesso in cui ricade il fabbricato oggetto della sentenza - prevedono edifici destinati prevalentemente ad attività turistico-ricettiva e servizi ricreativi e attività di intrattenimento, con il vincolo di non poter modificare la destinazione d'uso compre prevista dal Piano e dalle convenzioni urbanistiche. Tali clausole convenzionali erano anche state specificatamente accettate in sede di acquisto dell'immobile da parte dei ricorrenti.

Secondo i ricorrenti, con la sopraggiunta entrata in vigore delle nuove regole del Salva-casa sul cambio di destinazione d'uso, dovrebbe ritenersi possibile nella (ex) zona D3 il mutamento d'uso della singola unità immobiliare dalla funzione turistico-ricettiva ad altra, tra residenziale, produttiva e direzionale e commerciale, come richiesto con Scia.

Non è d'accordo il Tar che ritiene legittimo l'operato del Comune. Innanzitutto, secondo il Tar i dubbi di incostituzionalità dell'art. 23-ter «non possono essere fugati del tutto» e lo stesso articolo va interpretato in modo restrittivo, in quanto «priva di efficacia le vigenti previsioni contenute negli strumenti urbanistici locali, rendendone recessiva l'applicazione in relazione ad ampie zone del tessuto urbano comunale (ossia le zone A, B e C)».

Secondo i giudici, inoltre, l'entrata in vigore dell'articolo 23-ter non implica alcun automatico superamento dei contenuti delle convenzioni che impongono limiti al cambio di destinazione, «nell'interesse pubblico all'ordinato assetto e sviluppo territoriale».

In conclusione, «in presenza di una Convenzione urbanistica già stipulata e tuttora in vigore, devono ritenersi inapplicabili le sopravvenienze normative - nella specie, quelle introdotte dal decreto legge n. 69 del 2024 (c.d. Salva casa) -, laddove le stesse non prevedano espressamente la modifica ex lege di tali accordi».

Diverso sarebbe se lo strumento attuativo non fosse più in vigore - con conseguente esaurimento dell'efficacia della connessa convenzione urbanistica. In tal caso non ci sarebbe più alcuna esigenza che possa giustificare la non applicazione della disciplina contenuta nel novellato articolo 23-ter.

Nemmeno è possibile - come hanno fatto i ricorrenti - utilizzare a supporto delle proprie tesi le linee guida del Mit sul Salva-casa pubblicate il 30 gennaio 2025, «poiché si tratta innanzitutto di indicazioni e indirizzi interpretativi privi di valore vincolante», affermano i giudici e poi «non affrontano affatto la questione riguardante i rapporti tra la normativa sopravvenuta e le convenzioni urbanistiche ancora in vigore».

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