In Gazzetta ufficiale il correttivo al Testo unico sulle rinnovabili: le novità

Allungato l'elenco degli interventi in attività libera; regole estese anche agli impianti di accumulo, più tempo per le integrazioni documentali: le novità presto in vigore

di Mariagrazia Barletta

È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 26 novembre ed entra in vigore l'11 dicembre il Dlgs che modifica il testo unico sui regimi amministrativi da applicare all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili. Una revisione resasi necessaria per correggere alcune problematiche emerse in fase di applicazione del Dlgs 190 del 2024 (Tu sulle Fer), tra cui alcuni passi indietro nella semplificazione che tendevano, rispetto al passato, a restringere il campo dell'attività libera per le Fer.

Con una modica ad hoc all'articolo uno non si dovrebbero avere più dubbi: rientrano nel campo di applicazione del Dlgs anche i sistemi di accumulo. Si chiarisce, inoltre, che per gli impianti Fer rientranti tra gli interventi di attività libera è necessario aver effettuato la comunicazione al Comune ed acquisito il titolo per gli interventi edilizi. Allo stesso modo, nelle istanze relative alla Procedura abilitativa semplificata (Pas) e all'autorizzazione unica vanno allegati anche i titoli richiesti per gli interventi edilizi dal Dpr 380 del 2001.

Il Dlgs, inoltre apre la strada ai contratti preliminari di compravendita e di locazione che il proponente potrà utilizzare per dimostrare la legittima disponibilità dell'area su cui installare gli impianti. Riguardo alla Procedura abilitativa semplificata (Pas) viene portato da uno a due anni il termine di decadenza del titolo abilitativo, quando non si avviano i lavori.

Tra le novità spicca anche una rivisitazione dei vincoli che determinano il passaggio dal regime libero alla Pas.  Con il correttivo, un intervento normalmente in attività libera è sottoposto a Pas quando insiste su beni culturali o paesaggistici, siti della rete Natura 2000, aree naturali protette e quando interferisce con vincoli per la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, vincoli idrogeologici e aree "sensibili" per la difesa nazionale, la salute, la pubblica incolumità, il rischio sismico e vulcanico e la prevenzione incendi. Fanno eccezione ville, giardini e parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza e i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici, che restano nel regime libero, previa acquisizione del nulla osta. Nei centri storici e nei complessi di valore estetico e tradizionale l'autorizzazione paesaggistica non occorre se gli interventi non sono visibili da spazi esterni e da punti panoramici.

Un'altra modifica fa sì che gli impianti in regime libero o soggetti a Pas si ritengano sempre compatibili con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi quando realizzati su aree idonee o di accelerazione.

Il Dlgs amplia anche il tempo concesso ai proponenti nelle varie procedure previste per produrre integrazioni documentali richieste durante l'iter autorizzativo.

Più attenzione è richiesta nei progetti allo smaltimento delle acque meteoriche in quanto gli impianti, i locali tecnici, piazzali e la viabilità di accesso generano nuove superfici impermeabili.

Tra le novità degne di nota spicca anche un incremento degli interventi in attività libera. Vi rientrano il potenziamento e la ricostruzione, anche integrale di impianti solari fotovoltaici e termici esistenti, purché non incrementino il volume occupato e rispettino le misure di mitigazione eventualmente dettate in occasione del rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale.

Anche gli interventi sottoposti a Pas sono incrementati, vi rientrano alcune tipologie di impianti idroelettrici e viene portata da 100 a 500 KW la potenza termica massima delle sonde geotermiche autorizzabili tramite Pas, purché - nel caso si tratti di sonde verticali - non si superino i 250 m computati a partire dal piano di campagna. Rientrano nel regime della Pas anche l'ampliamento di impianti Fer esistenti purché - indipendentemente dalla potenza dell'impianto - l'area occupata non subisca un incrementi superiore al 20%.

Novità anche sul fronte della Piattaforma unica digitale per gli impianti a fonti rinnovabili (Suer): entro cinque giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il soggetto proponente (e non più il gestore della rete) deve trasmettere alla Suer gli appositi modelli unici semplificati per le Fer (non ancora emanati).

Il testo del Dlgs 178 del 2025 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 27 novembre

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