Anac: illegittima la richiesta di fatturato superiore all'importo della progettazione

A comprova del requisito speciale di capacità economico-finanziaria dei professionisti, la stazione appaltante non può richiedere un fatturato globale più elevato rispetto a quanto stabilito dal Codice degli appalti.

Lo afferma l'Anac con la delibera 463 del 2025, censurando il comportamento di un'amministrazione che - in un appalto integrato - aveva richiesto «un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando, per un importo almeno pari a due volte l'importo di progettazione e, quindi, almeno pari a 300mila euro».

«È evidente - scrive l'Anticorruzione - come tale previsione rappresenti una palese limitazione della concorrenza, nella misura in cui è richiesto in concreto un requisito di partecipazione sensibilmente più rigoroso (il doppio) rispetto a quello imposto dalla normativa di riferimento, con conseguenti effetti negativi anche in termini di partecipazione».

La normativa di riferimento è rappresentata dall'articolo 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12 al Codice, come modificato dal decreto correttivo 209 del 2024. Ai sensi di tale disposizione, infatti, «nei servizi di architettura e ingegneria e negli altri servizi tecnici, i requisiti economico-finanziari sono dimostrati tramite una copertura assicurativa con massimale pari al dieci per cento dell'importo delle opere o, in alternativa, da un fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione del bando e non superiore al valore stimato dell'appalto».

L'Authority ricorda anche che l'appalto integrato è un contratto misto, avente ad oggetto l'affidamento all'operatore economico aggiudicatario di due distinte prestazioni contrattuali: il servizio di progettazione (esecutiva) e l'esecuzione dei lavori. Non a caso, come evidenziato dalla stessa Anac in un precedente parere (cfr. delibera Anac n. 506 del 6 novembre 2024), «la natura mista del contratto richiede, al concorrente che intenda prendere parte alla procedura di gara, di dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione in relazione ad entrambe le prestazioni contrattuali».

L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve, dunque, possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi e forniture prevista dal contratto. Nel caso dei servizi di architettura e ingegneria, vale, come detto, l'articolo 40, comma 1-bis, dell'Allegato II.12.

In riferimento ai requisiti di partecipazione per i servizi di architettura e ingegneria, l'Anac ribadisce quanto già esposto in precedenti delibere, affermando che «appare evidente l'intento del legislatore di prescrivere un limite netto alla discrezionalità dell'Amministrazione di imporre ai candidati requisiti di partecipazione ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti; In tal senso, la disciplina legislativa dei requisiti di qualificazione appare inderogabile, perché il comma 12 dell'art. 100 del D. Lgs. n. 36/2023 (completando quanto stabilito dall'art 10, comma 2, dello stesso testo legislativo) stabilisce che le stazioni appaltanti richiedono esclusivamente i requisiti di partecipazione previsti nel medesimo art. 100».

In riferimento alla gara oggetto della delibera, l'Anticorruzione definisce in contrasto con la normativa di riferimento la richiesta, come requisito di capacità economica-finanziaria, di un fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura per un importo almeno pari a due volte l'importo di progettazione. Tale richiesta - afferma l'Anac - limita la concorrenza e la partecipazione di operatori economici che intendano avvalersi di progettisti (associati o indicati) che, pur avendo maturato un volume di affari pari o superiore all'importo della progettazione (150mila euro), non abbiano maturato il più rigoroso requisito di capacità imposto dal disciplinare (300mila euro).

Considerato che l'appalto integrato costituisce un appalto misto, nel quale la componente di progettazione assume un valore autonomo, la richiesta del requisito di capacità economica - aggiunge l'Anac - non può che rapportarsi al solo valore della progettazione.

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