Decreto Pnrr, permesso di costruire: silenzio-assenso anche per interventi illegittimi

Il decreto Pnrr - oltre a prevedere una conferenza di servizi accelerata con termini ridotti per il rilascio delle determinazioni delle amministrazioni e meccanismi per superare i dissensi non motivati - interviene anche sul silenzio-assenso con impatto sul Permesso di costruire.

Il Dl 19 del 2026, infatti, va a modificare l'articolo 20, comma 1 della legge sul procedimento amministrativo (legge 241 del 1990), con l'effetto di accogliere l'indirizzo della giurisprudenza secondo cui il silenzio-assenso - decorsi i termini di risposta e di azione della Pa, traducibili in un atto di diniego o nella attivazione della conferenza di servizi - si forma al verificarsi dei requisiti "formali", ossia se il richiedente è legittimato a richiedere il permesso e se presenta la documentazione richiesta

Al polo opposto c'è un diverso orientamento della giurisprudenza secondo cui per la formazione del provvedimento "per silentium" deve verificarsi anche un'altra condizione, ossia l'intervento da autorizzare deve essere conforme alla normativa edilizia ed urbanistica. Dunque, secondo questo secondo indirizzo, l'assenso di ha solo quando l'atto tacito è legittimo.

Il Dl Pnrr abbraccia il primo orientamento e - a scanso di equivoci - afferma che «Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto».

Resta fermo quanto dispone l'articolo 21-novies: il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a sei mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato per silenzio-assenso.

L'articolo 20, comma 1 della legge 241 del 1990 dopo le modifiche del Dl Pnrr
(in grassetto la parte aggiunta)
1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2. Tali termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda del privato (ferma restando la facoltà di richiedere le informazioni o integrazioni documentali nel termine di cui all'articolo 2, comma 7). «Il silenzio assenso non si forma nei soli casi in cui la domanda non sia stata ricevuta dalla amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per individuare l'oggetto e le ragioni del provvedimento richiesto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: