Equo compenso: niente procedimenti disciplinari dagli Ordini, in cantiere modelli standard di convenzione

Il rapporto dell'Osservatorio istituito presso il ministero di Giustizia. Ferma la revisione dei parametri di riferimento per le prestazioni professionali

di Mariagrazia Barletta

Nessun modello standard di convenzione concordato con i consigli nazionali degli ordini e i collegi professionali (fa eccezione solo il consiglio nazionale del Notariato in ambito bancario per la disciplina delle surroghe) e procedimenti disciplinari pressoché assenti, con la sola eccezione degli ingegneri e dei commercialisti. Codici deontologici aggiornati. Soprattutto, nessuna menzione all'aggiornamento dei parametri di riferimento per le prestazioni professionali.

Si può riassumere così la relazione per il 2025 dell'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, costituito presso il ministero della Giustizia, nella parte in cui riassume l'operato di ordini e collegi nazionali, cui la legge sull'equo compenso (n. 49 del 2023) affida precisi compiti. L'Osservatorio, che ha il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni dell'equo compenso, è composto da un rappresentante per ciascuno dei consigli nazionali degli ordini professionali, da un rappresentante del ministero del Lavoro e cinque del ministero delle Imprese e del Made in Italy in rappresentanza delle associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi.

Consiglio nazionale architetti, modelli standard in via di predisposizione

Il Consiglio nazionale degli architetti ha comunicato all'Osservatorio che, «sebbene sia stata avviata l'iniziativa, allo stato non sono stati conclusi modelli standard di convenzione concordati con le imprese». Modelli previsti dalla legge sull'equo compenso. Inoltre, ha segnalato che nell'ultimo anno non sono stati trattati procedimenti disciplinari inerenti alla tematica dell'equo compenso. Nell'ottobre 2024 il Consiglio nazionale ha approvato il testo del codice deontologico con l'inserimento di espliciti riferimenti all'equo compenso. 

Va ricordato che l'attuale versione del codice deontologico recepisce le novità della legge sull'equo compenso (n. 49 del 2023), che - va ricordato -  si applica verso i cosiddetti "clienti forti", quali la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica, le imprese bancarie e assicurative e le grandi imprese. Più precisamente, per grandi imprese si intendono quelle che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Il nuovo codice deontologico ricorda che è obbligatorio pretendere un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.  «Costituisce altresì illecito disciplinare - si legge nel nuovo codice - la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal Professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della predetta legge». Le violazioni in tema di equo compenso prevedono sanzioni che vanno dalla censura alla sospensione fino a 90 giorni.

Sempre nell'ambito dell'attività di controllo dell'Osservatorio, in un'ottica di collaborazione, il Consiglio nazionale degli architetti ha anche trasmesso un'analisi aggiornata relativa all'applicazione dell'equo compenso sui bandi dei settori ordinari indetti tra il 1 ° luglio 2023 e il 31 ottobre 2025 per l'affidamento di servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e collaudo di importo superiore a 200 mila euro mediante procedure aperte, dalla quale emerge l'utilizzo, nella pressoché totalità dei casi, del criterio dell'equo compenso da parte delle stazioni appalti.

Conflitto con il Codice appalti inesistente

Il report dell'Osservatorio affronta anche il tema delle tante sentenze che si sono pronunciate sia a favore che a sfavore dell'applicabilità della legge sull'equo compenso al settore degli appalti, sino alla decisione cui è pervenuto il Consiglio di Stato, con la sentenza della sezione. III, del 27 gennaio 2025 n. 594, che ha risolto il contrasto interpretativo affermando che non vi è alcuna antinomia tra la disciplina dei contratti pubblici e la sopravvenuta disciplina sull'equo compenso.

«Tale approdo - si legge nel documento - scioglie ogni dubbio di possibile conflitto tra la disciplina sui contratti pubblici e quella sull'equo compenso, la cui sfera di applicabilità è peraltro dichiaratamente estesa alle "prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (art. 2, co. 2 legge n. 49/2023)».

Il Correttivo al Codice dei contratti

E poi - doveroso il richiamo al Correttivo al Codice degli appalti che prevede, da un lato, che le tariffe siano considerate per il 65% come un importo "a prezzo fisso", come tale non ribassabile in sede di gara, dall'altro, che rispetto al restante 35%, l'elemento relativo al prezzo possa essere invece oggetto di offerte al ribasso in sede di presentazione delle offerte. Per mitigare l'impatto di tali ribassi sull'aggiudicazione e valorizzare la componente tecnica della progettazione si prevede tuttavia che per tale residuo 35%, la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30%.

Legge delega per la riforma degli ordinamenti professionali

Il report fa anche riferimento alla "legge quadro" contenente i criteri direttivi di delega legislativa al Governo per la riforma, l'aggiornamento e il riordino generale dei relativi ordinamenti professionali all'esame della commissione Giustizia del Senato. L'iter di conversione non ha fatto grandi progressi. Eppure - secondo le considerazioni dell'Osservatorio - da esso si attendono «ricadute positive» che «riguardano la maggiore certezza del diritto, l'incremento qualitativo dei servizi offerti, la migliore organizzazione delle strutture rappresentative, la maggiore attrattività delle professioni per le nuove generazioni, la riduzione dei divari territoriali e di genere che attualmente caratterizzano il mondo professionale».

Aggiornamento dei parametri

Tornando alla legge sull'equo compenso, l'Osservatorio riconosce che essa ha introdotto importanti tutele per il mondo professionale, ma, tale disciplina «necessita oggi di essere coordinata con l'aggiornamento dei parametri per la determinazione dei compensi professionali, al fine di garantire una tutela efficace e una maggiore trasparenza nei rapporti tra professionisti e clientela».

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