Integrazione colonnine di ricarica, dal 3 giugno obblighi più severi

Le nuove prescrizioni nel Dm che ha modificato il decreto "Requisiti minimi"

di Mariagrazia Barletta

Obblighi più severi per l'integrazione di colonnine per la ricarica elettrica da installare in edifici non residenziali. Lo prevede il decreto 28 ottobre 2025 che ha modificato il Dm 26 giugno 2025 sui requisiti minimi ed il calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici, che va in vigore il 3 giugno 2026.

Il decreto prevede prescrizioni specifiche per i parcheggi non residenziali a seconda che siano o meno aperti al pubblico. Le norme riservano obblighi più stringenti per le nuove costruzioni e meno severi per le ristrutturazioni importanti e introducono nuove regole anche per gli edifici esistenti non sottoposti a ristrutturazioni importanti. Novità anche in ambito residenziale con la realizzazione di canalizzazioni ogni posto auto nel caso di ristrutturazioni importanti.

Nel caso di parcheggi ad accesso pubblico di edifici non residenziali di nuova costruzione con più di 20 posti auto, il Dm prevede - per capienze fino a 100 posti -  almeno due punti di ricarica ogni 20 stalli. Per capienze superiori sono necessari due punti di ricarica ogni 50 posti da integrare con colonnine "fast charging" in corrente continua, in numero variabile a seconda del numero di posti auto. In caso di ristrutturazioni importanti, il numero di colonnine da installare resta proporzionale al numero degli stalli, ma è pressoché dimezzato.

Gli edifici non residenziali esistenti con oltre 20 posti auto devono comunque installare punti di ricarica anche se non sottoposti a ristrutturazione importante. L'obbligo è di una colonnina ogni 20 posti auto, ma per parcheggi oltre i 100 stalli bisogna prevedere una colonnina ogni 50 posti e una o più colonnine "fast" a seconda della capienza. Tali obblighi, diventeranno, poi, più severi dal 1° gennaio 2030.

Prescrizioni e requisiti per l'integrazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici non residenziali, nel caso di parcheggio ad accesso pubblico

Per i parcheggi ad accesso privato di edifici non residenziali, con più di 20 posti auto, di nuova costruzione, vige l'obbligo di installare tre colonnine ogni 20 posti, per capienze oltre 100 occorrono tre colonnine ogni 50 stalli, cui vanno aggiunti punti di ricarica "fast" in numero proporzionale alla capacità di parcamento. In caso di ristrutturazione importante, l'obbligo prevede due colonnine ogni 20 posti auto e due ogni 50 per capienze superiori a 100 posti; mentre l'integrazione con colonnine "fast" scatta per capienze di oltre 500 posti.

Inoltre, per gli edifici non residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante, con più di 10 posti auto, scatta l'obbligo di prevedere, per almeno un posto auto ogni cinque, infrastrutture di canalizzazione per preparare il parcheggio ad accogliere in futuro colonnine per la ricarica elettrica. Le canalizzazioni, realizzate tramite corrugati, devono avere un diametro non inferiore a 25 mm nel caso passino all'interno delle strutture murarie e 90 mm nel caso siano interrate. 

Per gli edifici residenziali di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazioni importanti, con più di 10 posti auto bisogna realizzare infrastrutture di canalizzazione per l'impianto elettrico mediante tubi corrugati dello stesso diametro specificato più sopra per i fabbricati non residenziali.

Prescrizioni e requisiti per l'integrazione dei punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici non residenziali, nel caso di parcheggio ad accesso privato

Le canalizzazioni devono essere realizzate con tubi conformi alle normative vigenti in materia di impianti elettrici civili. La norma consente anche di installare un numero minore di colonnine "A" di potenza pari ad almeno 7,4 KW se si fa ricorso ad un numero maggiore di colonnine "fast" rispetto a quanto richiesto nelle apposite tabelle contenute nel Dm.

Infine, è necessario prevedere accorgimenti di prevenzione e protezione dagli incendi.

Prescrizioni e requisiti per l'integrazione di punti di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici residenziali

Sono previste anche delle esclusioni, le stesse definite dal Dlgs 48 del 2020. Più nel dettaglio, i nuovi obblighi di integrazione non si applicano agli edifici di piccole e medie imprese e da questi occupati. Non si applicano nemmeno agli edifici pubblici in regola con le disposizioni del Dlgs 257 del 2016. Nessun obbligo di adeguamento alla normativa se il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione supera il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio o se le infrastrutture di canalizzazione necessarie sono basate su microsistemi isolati comportando problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e per la stabilità della rete locale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: