Formazione continua, periodo di ravvedimento operoso prorogato al 31 dicembre 2026

Il Consiglio nazionale degli Architetti ha deliberato il prolungamento del periodo di ravvedimento operoso relativo agli obblighi formativi, fissandone la nuova scadenza al 31 dicembre 2026. Dunque, c'è ancora un po' di tempo per mettersi in regola con la formazione e raggiungere l'obiettivo dei 60 crediti triennali.

«La proroga - scrive il Cnappc in una nota - è finalizzata ad avviare una fase di valutazione e approfondimento sul futuro del sistema della formazione continua, più segnatamente sugli strumenti tecnologici che ne costituiscono l'infrastruttura operativa. Si tratta di un tema strategico, già oggetto di previsioni di spesa importanti e di ipotesi di sviluppo definite dal precedente mandato, caratterizzate tuttavia da tempi di realizzazione particolarmente lunghi che impongono una valutazione delle effettive potenzialità della piattaforma nazionale Gcfp attualmente in uso, valutandone la capacità di sostenere nel tempo le necessarie evoluzioni delle linee guida e degli indirizzi in materia di formazione continua».

Va ricordato che gli iscritti agli ordini degli Architetti hanno l'obbligo di acquisire nel triennio formativo 60 crediti formativi professionali (Cfp) di cui dodici derivanti da attività di aggiornamento e sviluppo professionale continuo sui temi della deontologia, delle discipline ordinistiche, dell'etica e della legalità nella professione. Le linee guida sulla formazione continua raccomandano l'acquisizione di 20 crediti annui, di cui quattro su temi della deontologia.

Per i neo iscritti all'Ordine degli architetti

Per chi si iscrive per la prima volta - va ricordato - l'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'iscrizione.

Nell'ipotesi in cui il periodo di valutazione dell'obbligo formativo non coincida con il triennio formativo, l'iscritto dovrà conseguire 20 crediti annui, dei quali quattro in deontologia e discipline ordinistiche, etica e legalità nella professione. I neoiscritti possono chiedere il riconoscimento di tutti gli eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all'Albo e l'inizio dell'obbligo formativo.

Contribuiscono ad alimentare il numero dei crediti formativi anche i master universitari di primo e secondo livello, gli assegni di ricerca (minimo di 1 anno), i dottorati di ricerca, le scuole di specializzazione e i corsi di perfezionamento universitari.

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