Irap, professionisti: quando si paga. Lo chiarisce la Corte costituzionale

La Consulta spiega che per gli studi associati l'imposta non è dovuta se l'attività è svolta autonomamente dal singolo professionista

di Mariagrazia Barletta

Dall'anno di imposta 2022, per effetto della legge 234 del 2021, indipendentemente dalla presenza o meno della tanto dibattuta autonoma organizzazione, non devono versare l'Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni. Dunque, per il singolo professionista la norma è chiara: l'Irap non è dovuta.

Ma cosa accade per le associazioni di professionisti, non menzionate dalla norma del 2021? La questione è stata sciolta in via definitiva dalla Corte costituzionale con la sentenza 153 del 2026,  che ha risposto alle questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze sull'applicabilità dell'Irap alle associazioni professionali costituite da notai. La pronuncia della Consulta, comunque, affronta la questione ad ampio raggio, riferendosi anche alle associazioni professionali in generale e non solo ai notai.

La Corte Costituzionale ha affermato che la norma che esclude le persone fisiche esercenti arti e professioni dal pagamento dell'Irap si applica anche alle associazioni professionali, purché l'attività professionale che ne costituisce l'oggetto non sia effettivamente svolta in forma associata dai singoli professionisti. 

In altre parole, la Consulta ha chiarito che il testo unico delle imposte sui redditi, ai fini dell'equiparazione delle associazioni professionali alle società semplici (soggette a Irap), richiede che la professione sia esercitata «in forma associata». Dunque, secondo la Corte costituzionale, quando l'attività professionale è svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, essa resta riferibile alle persone fisiche che compongono l'associazione e non al soggetto collettivo. In tale ipotesi l'Irap non trova applicazione.

La pronuncia ha sottolineato che l'imposta va corrisposta soltanto quando si verifica una «spersonalizzazione» dell'attività professionale. Diversamente da quanto accade nelle società o negli enti - spiega la Consulta -, nelle associazioni professionali tale fenomeno di "spersonalizzazione" non sempre si verifica, perché è ben possibile che l'associazione non eserciti attività professionale in proprio, ma esaurisca la sua funzione a meri fini organizzativi o economici interni all'associazione stessa.

Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui siano i singoli professionisti a svolgere, individualmente e separatamente, la propria attività professionale e l'associazione venga costituita al mero scopo di regolare rapporti giuridici non strettamente professionali, benché strumentali all'esercizio della professione: come la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione di un ufficio, l'acquisto di beni strumentali o la regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario.

In conclusione, se la professione è svolta in forma individuale, l'imposta non è comunque dovuta, a prescindere dalla sussistenza o meno di un'autonoma organizzazione. Pertanto, se «i singoli professionisti hanno concretamente esercitato in modo autonomo e non associato l'attività professionale», l'imposta è esclusa, non potendo essere applicata «sulla base della mera sussistenza dello studio associato».

L'onere di dimostrare l'esistenza del requisito dell'esercizio «in forma associata» della professione grava sull'amministrazione finanziaria. Qualora, all'interno della medesima associazione, alcune attività siano svolte individualmente e altre in forma associata, non è assoggettato a Irap il reddito di «esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati», purché sia adeguatamente separato da quello prodotto dalle attività espletate avvalendosi dell'organizzazione dell'associazione professionale.

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