Spese di rappresentanza: stabiliti criteri e limiti

È in vigore dal 15/01/2009 - giorno di pubblicazione sulla G.U n.11/2009 - il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (DM 19/11/2008) che precisa i nuovi criteri e i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza. Il DM contiene le disposizioni attuative dell'art. 108, comma 2, del TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) in materia di spese di rappresentanza.

Tale articolo - modificato dalla Finanziaria 2008 - demanda al Ministro dell'Economia e delle Finanze il compito di definire i requisiti di inerenza e congruità di tali spese.

Analizziamo nel dettaglio le disposizioni del decreto (che si applicano al periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2007):

Definizione di spese di rappresentanza

Il Decreto specifica la definizione generale delle spese di rappresentanza che le inquadra nelle spese sostenute (e documentate) «per erogazioni gratuite di beni e servizi, a fini promozionali o di pubbliche relazioni, ragionevoli in funzione dell'obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l'impresa ovvero coerenti con pratiche commerciali di settore».

In particolare le spese per:

  • viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e svolte attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
  • feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali, festività nazionali o religiose, inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa, mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
  • beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza.

La loro deducibilità e le aliquote

Tali spese - deducibili nel solo periodo d'imposta in cui sono sostenute - sono commisurate all'ammontare dei ricavi e proventi dell'impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi dello stesso periodo in misura pari a:

  • 1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;
  • 0,5% per la parte tra 10 e 50 milioni;
  • 0,1% per la parte oltre i 50 milioni.

Comunque rimangono interamente deducibili le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario di 50 euro.

Come abbiamo detto, le spese di rappresentanza sono deducibili per il periodo d'imposta in cui sono sostenute, ma le imprese di nuova costituzione, se nell'anno di avvio non realizzano ricavi, possono scaricarle dal reddito nei primi due anni in cui conseguono ricavi [se e nella misura in cui le spese sostenute in questi periodi d’imposta siano di ammontare inferiore all’importo deducibile].


Spese non considerate di rappresentanza non soggette ai limiti del DM

Non sono spese di rappresentanza le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti - anche potenziali - per mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa o in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.

Non soggette ai limiti nemmeno le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente in occasione di trasferte per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività.

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