Abrogata la responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore

Il comma 8 dell’art. 3 del Decreto-Legge 3 giugno 2008 n. 97 ha abrogato i commi da 29 a 34 dell’art. 35 del DL 4 luglio 2006, n. 223, nonché il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74.

Il comma 8 dell’art. 3 del Decreto-Legge 3 giugno 2008 n. 97 recante “Disposizioni urgenti in materia di monitoraggio e trasparenza dei meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  n. 128 del 3 giugno 2008 ha abrogato i commi da 29 a 34 dell’art. 35 del DL 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nonché il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74.

L’obbligo della comunicazione, in merito alla responsabilità solidale, era stato introdotto dal decreto legge 223/06. 
Successivamente il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 febbraio 2008, n. 74 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 90 del 16 aprile us. aveva individuato la documentazione necessaria per dare concreta applicazione alla disciplina sulla responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore.

pubblicato in data: 05/06/2008

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