Agenzia delle Entrate – La detrazione IRPEF del 55% solo per pannelli solari certificati UNI 12975

L’Agenzia delle Entrate torna sullo sconto fiscale per chi attua interventi per il risparmio energetico con una risoluzione in cui fornisce chiarimenti rispondendo ai quesiti presentati dai contribuenti.

L’Agenzia, dunque, spiega che eventuali certificazioni di qualità diverse da UNI 12975 (per esempio EN 12976) anche se rilasciate da laboratori autorizzati da Paesi dell’Unione Europea e della Svizzera, non sono sufficienti.

Per ottenere il beneficio fiscale occorre, come prevede il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 , che la certificazione sia rilasciata da un laboratorio accreditato e che i pannelli siano garantiti per una durata di almeno 5 anni.

Relativamente ai pannelli solari "autocostruiti" l’Agenzia spiega che in luogo della certificazione prevista per quelli industriali, è necessaria una certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti , secondo le norme UNI vigenti, rilasciata comunque da un laboratorio accreditato, nonché l’attestato di partecipazione a un corso specifico di formazione da parte del contribuente beneficiario.

Inoltre l’Agenzia delle Entrate ribadisce l’obbligatorietà della produzione dell’attestato di certificazione (o riqualificazione) energetica dell’edificio, come pure l’asseverazione del tecnico abilitato, nonché della scheda informativa relativi agli interventi realizzati.

Infine, viene precisato nella risoluzione che i 60 giorni entro i quali bisogna inviare il "fine lavori" all’Enea, decorrono dal giorno di collaudo dei lavori, ferma restando la possibilità di inviare certificazioni anche dopo i 60 giorni, purché entro il termine ultimo del 29 febbraio 2008 come previsto dalla norma.


RISOLUZIONE 11 settembre 2007 N. 244/E
Oggetto: Richiesta di parere sull’applicazione della detrazione fiscale del 55% per interventi di risparmio energetico

Vedi (in formato .PDF)

pubblicato in data: 17/09/2007

, , , , , , , ,