Attrezzature di lavoro per il sollevamento di persone: parere sul concetto di eccezionalità

La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” nell’uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell’allegato VI al DLgs 9 aprile 2008, n. 81

In tal modo, si fornisce una indicazione a tutti gli operatori relativa a quali limitate situazioni legittimino l’uso – che rimane eccezionale – di attrezzature di lavoro per sollevare persone, ferme restando le previsioni di tutela della salute e sicurezza degli operatori coinvolti nelle operazioni.

Si ricorda che il punto 3.1.4 dell’allegato VI al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. recita:
“3.1.4  Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell’attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.”

Al riguardo, considerato che la disposizione in esame è stata introdotta per garantire in  concreto valide condizioni di sicurezza ai lavoratori nelle operazioni di sollevamento svolte con attrezzature non previste a tal fine; si ritiene che la stessa possa trovare applicazione nei seguenti casi:

– quando si tratti di operare in situazioni di emergenza;

– per attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio;

– quando per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessaria dalla specificità del sito o del contesto lavorativo le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscono maggiori condizioni di sicurezza.

Le operazioni di sollevamento di persone con attrezzature non specificamente previste, unicamente nei casi indicati, vanno effettuate secondo specifiche procedure di sicurezza che comprendano a valle di una analisi dei rischi, i criteri per la scelta più appropriata delle attrezzature da impiegare, i requisiti delle apparecchiature accessorie da abbinare ad essi, le modalità operative per le varie fasi di lavoro in cui i sistemi così realizzati sono utilizzati nonchè quelle per la sorveglianza ed il controllo delle une e delle altre.

 

pubblicato in data: 28/02/2011