Bonus ristrutturazioni prorogato fino al 2010 dalla legge finanziaria 2008

  Il bonus ristrutturazioni compie dieci anni e non li dimostra.

Dal 1998 a oggi sono oltre tre milioni i contribuenti che hanno usufruito della detrazione del 36% per il recupero degli immobili, con una punta record di 400 mila comunicazioni di inizio lavori inviate al centro operativo di Pescara dell’Agenzia nel corso del 2007.
Un boom che non dà segni di indebolimento.

L’ultima Finanziaria infatti non si è limitata a confermare l’agevolazione per un solo anno, come facevano le manovre precedenti, ma l’ha prorogata fino al 2010 in un’ottica di valorizzazione del patrimonio edilizio esistente.

Il numero dei cittadini che hanno beneficiato dell’agevolazione fiscale per le ristrutturazioni è passato nel decennio 1998-2007 da 240.413 del primo anno di applicazione del beneficio a 402.811 dello scorso anno con una crescita del 67,5 per cento. Il trend è migliorato costantemente, con le sole eccezioni del 2003 e del 2005, quando si è registrato un lieve calo delle domande rispetto all’anno prima. Un successo coronato dalle oltre 400 mila comunicazioni di inizio lavori arrivate al CoP nel 2007.


LA LEGGE FINANZIARIA 2008
I commi da 17 a 19 dell’art 1 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie.
In particolare, i commi 17 e 19 prorogano le disposizioni in materia di detrazione IRPEF e il comma 18 proroga l’applicazione dell’aliquota agevolata IVA.

Il comma 17 dispone la proroga della detrazione IRPEF che viene fissata in misura pari al 36% delle spese di ristrutturazione sostenute e comunque per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
Ai sensi del comma 19, la detrazione fiscale di cui al comma 17 spetta se risulta evidenziato in fattura il costo della relativa manodopera.
Rimangono, invece, confermate le altre condizioni previste per le medesime agevolazioni relative alle spese sostenute fino al 2007.

Gli interventi oggetto della proroga di cui al comma 14 sono:
a) agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (finanziaria 2003) per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010. Per effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati nell’art. 1della legge n. 449 del 1997 (“Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica”).
b) agli interventi di cui all’art. 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), nel testo vigente al 31 dicembre 2003, purché eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2011. La fattispecie in esame si applica a interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, riguardanti interi fabbricati , eseguiti da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che, successivamente, abbiano provveduto alla vendita o all’assegnazione degli immobili stessi.

Il comma 13 dispone la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, dell’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (finanziaria 2000) fatturate dal 1° gennaio 2008.
L’ agevolazione consiste nell’applicazione dell’aliquota IVA ridotta 10% in luogo dell’aliquota ordinaria del 20% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata ed in particolare:
a) interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria , ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo , ossia quelli rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia , ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Ai fini della proroga dell’aliquota agevolata IVA non è richiesta, diversamente dalla proroga della detrazione IRPEF, l’evidenziazione in fattura del costo della manodopera.

 

 

pubblicato in data: 14/02/2008

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