Il Codice dei Contratti salvato dalla Corte Costituzionale


Dopo l’approvazione del DLgs 12 aprile 2006 n. 163, le Regioni Veneto, Piemonte, Toscana, Lazio e Abruzzo, nonché la Provincia autonoma di Trento hanno impugnato gli artt. 4, commi 2 e 3; 5, commi 1, 2, 4, 7, e 9; 6, comma 9, lett. a); 7, comma 8; 10, comma 1; 11, comma 4; 48; 53, comma 1; 54, comma 4; 55, comma 6; 56; 57; 62, commi 1, 2, 4 e 7; 70; 71; 72; 75; 81; 82; 83; 84; 85; 86; 87; 88; 91, commi 1 e 2 (e disposizioni di cui alla Parte II, Titolo I e Titolo II); 93; 98; 112, comma 5, lett. b); 113; 118, comma 2; 120, comma 2; 121, comma 1; 122, commi da 1 a 7; 123; 124, commi 2, 5 e 6; 125, commi 5, 6, 7, 8 e 14; 130, comma 2, lett. c); 131; 132; 141; 153; 197; 204; 205; 240, commi 9 e 10; 252, commi 3 e 6; 253, commi 3, 10, 11 e 22, lett. a); 257, comma 3, del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), per asserita violazione degli artt. 76, 97, 117 e 118 della Costituzione e del principio di leale collaborazione; dell’art. 8 (recte: 11), numeri 1, 17, 19 e dell’art. 16 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), del DPR 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche), degli artt. 2 e 4 del DLgs 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), nonché dell’art. 117, terzo, quarto e sesto comma, Cost. in combinato disposto con l’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).
La Corte ha riunito i ricorsi ed ha sostanzialmente "salvato" il Codice dei Contratti dalle numerose censure di illegittimità, limitandosi ad accoglierne 3 su 26:

1) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 2, del Codice dei contratti, limitatamente alle parole «province autonome»;

2) ha dichiarato l‘illegittimità costituzionale dell’art. 84, commi 2, 3, 8 e 9, del Codice, anche nel testo modificato dal DLgs 31 luglio 2007, n. 113, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevede che le norme in esso contenute abbiano carattere suppletivo e cedevole;

3) ha dichiarato l‘illegittimità costituzionale dell’art. 98, comma 2, (Effetti dell’approvazione dei progetti ai fini urbanistici ed espropriativi)


Sentenza 401/2007 2007
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pubblicato in data: 27/11/2007

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