Liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali

In conformità e a chiarimento della vigente normativa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha emanato un comunicato sulle modalità operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti arbitrali e relative modalità di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale.

1. La Camera arbitrale, contestualmente alla nomina del terzo arbitro, determina l’importo del deposito in acconto del corrispettivo arbitrale che, a cura delle parti interessate all’avvio della procedura arbitrale, dovrà essere tempestivamente versato con le modalità che seguono.

2. Comunica alle parti interessate la misura del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale che dovrà essere sollecitamente versato sul c/c bancario n. 48067.88, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, sede di via del Corso, n. 232, 00186 Roma, il cui codice IBAN è: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788, intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In occasione del versamento dovrà essere specificata oltre all’indicazione delle parti e del presidente del collegio, la relativa causale: deposito in acconto.

3. All’adempimento del versamento è condizionata la costituzione del collegio arbitrale, che, altrimenti, non potrà avere luogo.

4. Definito il procedimento arbitrale con il deposito del lodo o con il verbale di conciliazione (o con un altro provvedimento conclusivo del giudizio), la Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, determinerà l’ammontare del corrispettivo dovuto, a saldo, dalle parti. Tale somma, con gli accessori indicati dall’Ufficio gestione contabilità della Camera, in una apposita nota di intimazione a pagare, che sarà comunicata alle parti debitrici, dovrà essere versata con le modalità di cui al punto 2) del presente comunicato, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della nota stessa. In occasione del versamento dovrà essere specificata oltre all’indicazione delle parti e del presidente del collegio, la relativa causale: versamento a saldo dei corrispettivi.

5. Decorso il detto termine di trenta giorni, se le parti avranno provveduto al versamento del saldo dovuto, ottemperando in questo modo al puntuale adempimento dell’obbligo a loro carico, la segreteria della Camera arbitrale, acquisite le relative ricevute di pagamento, chiederà alla Direzione Generale Contabilità e Finanza dell’Autorità di Vigilanza, l’emissione dei mandati di pagamento a favore degli aventi diritto. Questi ultimi riceveranno quanto di loro spettanza dalla suddetta Direzione Generale. Ciò determinerà la conclusione del procedimento delineato dalla normativa di cui sopra è cenno.

6. Nell’ipotesi invece in cui, entro il termine dei trenta giorni, entrambe le parti, o soltanto una di esse, non avranno provveduto al versamento del saldo dovuto, ponendosi così in mora, la Camera arbitrale non potrà porre in essere alcun altro adempimento, poiché la legge, al di fuori dei compiti sopra indicati, non attribuisce alla stessa il potere di gestire in nome proprio interessi altrui (né in via giudiziale, né in via stragiudiziale). In questo caso la legittimazione a perseguire il debitore moroso torna nella piena disponibilità del creditore insoddisfatto, quale naturale riflesso della titolarità del diritto di sua esclusiva spettanza.

7. Peraltro, anche nell’ipotesi di cui al punto 6), resta fermo che la Camera arbitrale chiederà alla Direzione Generale Contabilità e Finanza dell’Autorità di Vigilanza l’emissione dei mandati di pagamento nei limiti degli importi versati ed acquisiti (deposito in acconto ed eventuale saldo parziale) in modo che, detraendo in prededuzione l’importo totale delle spese liquidate (ivi compresa la somma fissata per il compenso al segretario del collegio arbitrale), possa procedersi al pagamento agli arbitri dei corrispettivi “pro-quota” (secondo le percentuali di ripartizione già risultanti), sulla base delle corrispondenti fatture.

8. Le modalità di pagamento di cui al punto 2) del presente comunicato dovranno essere utilizzate anche per la corresponsione, all’Autorità, della somma dell’uno per mille del valore della controversia, all’atto del deposito del lodo. In occasione del versamento dovrà essere specificata oltre all’indicazione delle parti e del presidente del collegio, la relativa causale: versamento della somma dell’uno per mille.

 

 

 

 

    pubblicato in data: 16/06/2008

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