Lombardia – Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia

Il 22 dicembre 2008 la Giunta Regionale ha approvato la DGR VIII/8745 che modifica le Disposizioni inerenti all’efficienza energetica in edilizia in Regione Lombardia.
La deliberazione è in attesa di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

In Lombardia le disposizioni relative all’efficienza energetica in edilizia, comprensive della disciplina per la certificazione energetica sono disciplinate dalla DGR n. 5018 del 26 giugno 2007 , così come modificata ed integrata con DGR 5773 del 31 ottobre 2007 .

Le nuove disposizioni si sono rese necessarie per modificare ed integrare le disposizioni vigenti al fine di:
– introdurre ulteriori definizioni e precisazioni nella terminologia di riferimento;
– fornire criteri di buona pratica per la progettazione e la costruzione di edifici;
recepire le innovazioni introdotte dal DLgs 115/2008 con particolare riferimento ai contratti di servizio energia e di servizio energia plus;
– includere, tra i titoli di studio idonei per ottenere l’accreditamento come certificatore energetico, il diploma di perito agrario, in conformità a quanto previsto dal DLgs 115/2008
prorogare al 1° luglio 2010 la data entro la quale gli edifici pubblici, con superficie superiore a 1.000mq devono essere certificati;
– modificare il modello della targa energetica, le modalità del suo rilascio e l’obbligatorietà della sua esposizione, distinguendo tra edifici pubblici e privati;
– precisare le condizioni per il riconoscimento dei soggetti certificatori accreditati in altre regioni o paesi europei;
– superare le incertezze applicative emerse nel primo anno di applicazione della disciplina per l’efficienza energetica in edilizia.

Il nuovo articolato dell’allegato disciplina i principi generali tipologici e tecnico costruttivi (punto 4) i requisiti minimi che devono essere posseduti dall’involucro edilizio (punto 5), dall’impianto di climatizzazione invernale (punto 6) e dal sistema edificio impianto (punto 7).

E’ ribadito l’obbligo di realizzare l’impianto in modo da produrre almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria per la produzione di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di fonti di energia rinnovabile: sono ammesse tutte le fonti rinnovabili e viene specificato che l’obbligo si intende rispettato qualora siano utilizzate pompe di calore che abbiano prestazioni energetiche adeguate (punto 6.5).

Significativo il contenuto del punto 6.11 laddove si specifica che la temperatura di mandata del fluido termovettore non deve superare i 50 °C qualora sia presente un generatore di calore che aumenta la sua efficienza con temperature di mandata basse (ad esempio le caldaie a condensazione o le pompe di calore).

Per quanto riguarda la certificazione energetica degli edifici, al punto 9 è ribadito l’obbligo di allegazione dell’attestato all’atto nel caso di trasferimenti a titolo oneroso di interi edifici o di singole unità immobiliari (in questo caso a partire dal 1 luglio 2009).

La DGR VIII/8745 prevede la possibilità di produrre un unico attestato per parti di edificio caratterizzate dalla medesima destinazione d’uso e servite da impianto di climatizzazione centralizzato: da ora in avanti dunque, nel caso di certificazione di un edificio dotato di un impianto di riscaldamento centralizzato, sarà possibile produrre un numero di attestati pari al numero di destinazioni d’uso presenti nello stesso (punto 10.2).

Grandi novità al punto 11 per quanto riguarda la targa energetica: sarà facoltà del soggetto certificatore richiedere la targa energetica riferita a un intero edificio, ma anche a parti di esso o a singole unità immobiliari.

La produzione della targa sarà a carico dell’Organismo di accreditamento e non più del Comune. Resta in vigore l’obbligo di produzione della targa per interi edifici pubblici o adibiti ad uso pubblico, a prescindere dalla classe energetica.

Per quanto riguarda i soggetti certificatori, la delibera aggiunge il diploma di perito agrario ai titoli di studio che permettono l’accreditamento e ribadisce l’obbligo per i certificatori che chiedono di essere iscritti o di rinnovare la loro iscrizione all’elenco regionale, di versare un contributo annuo di 120 euro all’Organismo di accreditamento.

La possibilità di dimostrare di possedere una adeguata competenza nel campo dell’efficienza energetica tramite curriculum sarà consentita fino al 31 gennaio 2009; a partire da quella data per potersi accreditare all’elenco regionale dei soggetti certificatori sarà richiesto necessariamente al professionista la frequenza con profitto di specifici corsi di formazione, indipendentemente dall’esperienza maturata (punto 16).

All’allegato C è stato approvato il nuovo modello di attesto di certificazione energetica, che dovrà essere utilizzato dopo l’entrata in vigore della nuova procedura di calcolo.

La novità sostanziale è legata al fatto che vengono definite per ciascun edificio due classi energetiche: rimane la valutazione rispetto all’indice di prestazione energetica relativo alla climatizzazione invernale EPH a cui si aggiunge una classificazione sulla base dell’indice di prestazione termica per la climatizzazione estiva ETC.

La Regione Lombardia dovrebbe approvare con Decreto Dirigenziale, una nuova versione della procedura di calcolo, che andrà ad aggiornarsi rispetto alle norme tecniche UNI – TS 11300 Parte 1 e 2.

Conseguentemente sarà messo a disposizione dei Soggetti certificatori un nuovo software che implementerà i nuovi algoritmi di calcolo.

 
 

 

pubblicato in data: 13/01/2009

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