Manovra finanziaria: novità in tema di conferenza di servizi e SCIA

È stata pubblicata sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 174 del 30 luglio 2010 la legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del DL n. 78 del 31 maggio 2010 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”.

Tra le disposizioni di maggior interesse per il settore si segnala l’art. 49 con il quale vengono apportate alcune importanti modifiche alla Legge 241/90 in tema di conferenza di servizi (art. 14 e ss) e dichiarazione di inizio attività (Art. 19).
 
Relativamente alla conferenza di servizi la legge accoglie nella gran parte le richieste formulate dall’ANCE su questo specifico tema finalizzate soprattutto ad accelerare le procedure per le aree o gli immobili soggetti a tutela.
 
In particolare, si segnalano:
– la previsione che in caso di opera o attività soggetta ad autorizzazione paesaggistica il Soprintendente si esprima in via definitiva nell’ambito della conferenza di servizi in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza
– l’estensione della regola in base alla quale si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata in sede di conferenza di servizi anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e dell’incolumità pubblica, con esclusione dei provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA
– l’estensione del motivato dissenso e delle modifiche progettuali per conseguire l’assenso anche alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o della tutela della salute e dell’incolumità pubblica
– la previsione con cui si stabilisce che la mancata partecipazione o la ritardata conclusione della conferenza di servizi è valutata ai fini della responsabilità disciplinare amministrativa anche ai fini della retribuzione di risultato, salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento
 
Rinnovato integralmente, inoltre, l’articolo 19 della Legge n. 241 del 1990 con l’introduzione di una rilevante forma di semplificazione procedurale che dovrebbe sostituire, tranne alcune eccezioni, la dichiarazione di inizio attività.
 
Secondo la nuova norma, basterà una segnalazione certificata di inizio attività cd. SCIA da presentare all’amministrazione competente al fine di poter fin da subito iniziare un’attività (senza più dover attendere 30 giorni), corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, nonchè dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati corredate dagli elaborati tecnici.
 
Spetterà poi all’amministrazione entro i successivi sessanta giorni verificare che la richiesta sia legittima e completa dei requisiti richiesti. In caso contrario, l’amministrazione adotterà gli opportuni provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi salvo che l’interessato non si conformi entro un termine fissato dall’amministrazione stessa, in ogni caso non inferiore a 30 giorni.
 
Decorsi i sessanta giorni l’amministrazione potrà, comunque, intervenire ma solo in presenza di un pericolo di danno grave e irreparabile per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale e previo motivato accertamento dell’impossibilità di tutelare comunque tali interessi mediante conformazione dell’attività dei privati alla normativa vigente.
 
È fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione comunale di assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21 quinquies (revoca) e 21 nonies (annullamento d’ufficio).
 
Le due norme richiamate prevedono, rispettivamente, la possibilità da parte dell’amministrazione di revocare il provvedimento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico, o di annullare lo stesso entro un termine ragionevole in presenza di vizi di legittimità originari, sussistendone le ragioni di interesse pubblico e tenendo conto dell’interesse privato.
 
Entrambe riportano la nozione di “provvedimento”, per cui occorrerà chiarire come si concili con il principio della segnalazione.
 
Il nuovo articolo 19, che consente così, diversamente da quanto previsto prima, di poter, fin dalla data della sua presentazione, iniziare l’attività oggetto della richiesta, sembra avere l’evidente obiettivo di semplificare ulteriormente l’acquisizione dei consensi da parte della pubblica amministrazione quando prevede inoltre che qualora, in base alla normativa vigente, sia necessario acquisire pareri di organi o enti appositi, ovvero l’esecuzione di verifiche preventive, gli stessi potranno essere sostituiti da autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni salve le verifiche successive degli stessi enti o da parte dell’amministrazione.
 
L’ambito di applicazione della Scia sembra essere piuttosto ampio visto che essa sostituirà qualsiasi attività per l’esercizio della quale è necessario l’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da altri atti amministrativi, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’asilo, alla cittadinanza, all’amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonchè di quelli imposti dalla normativa comunitaria.
 
La nuova norma, inoltre, stabilisce espressamente che la “segnalazione certificata di inizio attività” sostituisce direttamente ovunque ricorrano (sia nella normativa statale che in quella regionale), le espressioni di “dichiarazione di inizio attività” e “Dia”.
 
Sulla base di tale dettato normativo a portata generale è, quindi, possibile che tale semplificazione procedurale possa trovare applicazione anche per le attività edilizie.
 
La legge, inoltre, non chiarisce i rapporti con quanto previsto in tema di Dia nel Dpr 380/2001 (Tu edilizia) nè attua alcuna forma di raccordo con le previsioni ivi contenute, sollevando dubbi interpretativi sulla cosiddetta Super-Dia ossia la Dia in sostituzione del permesso di costruire.
 
È, dunque, necessario che intervenga al più presto un chiarimento ministeriale che garantisca la correttezza dei comportamenti di coloro che presentano una Scia.
(Fonte: ANCE)


Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122

    pubblicato in data: 10/08/2010