Niente prezzo chiuso negli appalti: pubblicato il decreto che lo prevede

Per il 2006 e il 2007 non si è registrato uno scostamento tra tasso di inflazione programmata e tasso reale oltre il 2%.

 
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre u.s. il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  5 settembre 2008 recante “Differenze percentuali tra tasso di inflazione reale e tasso di inflazione programmata”

Il decreto prevede che non si sono verificati scostamenti superiori al 2% tra il tasso d’inflazione reale e il tasso di inflazione programmata negli anni 2006 e 2007.
In questo modo viene a mancare il presupposto che, secondo il Codice appalti, legittima la richiesta di revisione dei prezzi e la possibilità per gli appaltatori di chiedere un aumento degli importi già fissati nel contratto.

Ricordiamo che l’art. 133, comma 3, del DLgs 12 aprile 2006, n. 163  ha previsto, tra l’altro, che per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti si applichi il prezzo chiuso aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%, all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l’ultimazione dei lavori stessi.

Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

Dai dati forniti dal Ministero dell’economia e delle finanze, elaborati su dati ISTAT e sui documenti programmatici, risultano i seguenti scostamenti tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmata:
– anno 2006 scostamento in punti percentuali 0,3;
– anno 2007 scostamento in punti percentuali -0,3.

pubblicato in data: 17/09/2008

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