Progettazione: Codice dei contratti e ripartizione degli incentivi

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 10 maggio 2008 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84 recante “Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, del DLgs 12 aprile 2006, n. 163”.

Il nuovo Regolamento volto a modificare quello adottato con DM 2 novembre 1999, n. 555 – che dava attuazione all’art.18, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è stato predisposto per adeguare le disposizioni di quest’ultimo decreto alle modifiche della normativa primaria, intervenute per effetto della legge 1° agosto 2002, n. 166; della legge 23 dicembre 2005, n. 266; e del codice dei contratti pubblici di cui al DLgs 12 aprile 2006, n. 163.

Ricordiamo che l’art. 92 del DLgs 12 aprile 2006, n. 163 nel recepire l’art.18 della legge n. 109 del 1994, ha elevato, dall’1,5 al 2% dell’importo posto a base di gara, la somma massima da destinare all’incentivo di cui trattasi, specificando, contestualmente, che tale somma deve ritenersi comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’Amministrazione.

Il decreto si compone di 11 articoli , suddivisi in cinque capi, che disciplinano:


  • gli obiettivi e le finalità della normativa (art.1);
  • il suo campo di applicazione (art.2);
  • la base e la modalità di calcolo dell’incentivo (art.3);
  • il procedimento di affidamento degli incarichi e le categorie di dipendenti aventi titolo alla ripartizione dell’incentivo (art.4);
  • le percentuali minime e massime che possono essere attribuite a ciascuno degli aventi titolo, nell’ambito della fissazione della percentuale dell’incentivo, stabilita, rispettivamente, al 2% per i progetti di importo fino ad euro 1.000.000; all’1,9% per quelli di importo compreso tra euro 1.000.000 ed euro 5.000.000, e all’1,8% per quelli di importo superiore a euro 5.000.000, prevedendosi, altresì, che la percentuale possa, comunque, raggiungere il 2% anche per gli importi superiori a euro 1.000.000, in casi di particolare complessità (art.5);
  • la misura percentuale con cui si ripartisce l’ammontare totale dell’incentivo fra i tre livelli di progettazione (art.6);
  • i termini per le prestazioni progettuali (art.7);
  • la previsione della non corresponsione o del recupero dell’incentivo nel caso di varianti in corso d’opera dovute ad errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all’art.132, comma 1, lett. e) del codice (art.8);
  • le modalità di pagamento del compenso (art.9);
  • la previsione di una relazione periodica sull’applicazione del regolamento (art.10).
  • L’art.11 reca, infine, l’abrogazione del regolamento n. 555 del 1999 e la clausola di inserzione.


Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 marzo 2008, n. 84
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pubblicato in data: 13/05/2008

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