Reati contro i beni culturali ed il Paesaggio

Il Consiglio dei Ministri del 23 maggio u.s. ha approvato un disegno di legge che conferisce al Governo la delega a rivedere la disciplina sanzionatoria penale in materia di beni culturali, in un’ottica di inasprimento per una maggior tutela dei beni stessi.

La finalità del provvedimento è quella di rafforzare la tutela penale del patrimonio culturale anche attraverso la rivisitazione delle sanzioni penali contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Una volta ricevuta la delega dal Parlamento, il Governo ridisciplinerà i delitti di danneggiamento, furto (anche di cosa ritrovata), ricettazione (che comprende anche la detenzione illecita), uscita illecita del bene dal territorio nazionale, falsificazione, riciclaggio.

Il disegno di legge prevede l’ aggravio delle conseguenze penali per chi commette numerosi altri illeciti a danno dei beni culturali.

La revisione della disciplina prevista riguarda anche i beni paesaggistici, con l’inasprimento dei delitti di danneggiamento (per il quale viene prevista anche la fattispecie di colposità), la configurazione dei nuovi delitti per lavori eseguiti senza la prescritta autorizzazione (fino ad oggi fattispecie soggetta a sola contravvenzione) e per frode in materia paesaggistica (falsificazione di documenti), nonché la fattispecie del ravvedimento operoso (riduzione della pena se il colpevole si adoperi per ridurre i danni).

Le innovazioni proposte in materia di beni culturali consistono in:

  • una specifica aggravante per il reato di danneggiamento quando abbia ad oggetto un bene culturale, elevando a 4 anni la sanzione massima detentiva ed introducendo l’obbligatorietà della pena pecuniaria fino a 50.0000 euro; il reato può essere punito, con pena naturalmente ridotta, anche a titolo di colpa (danneggiamento di bene culturale con negligenza);
  • una specifica aggravante per il reato di furto d’arte, quando cioè abbia ad oggetto un bene culturale, con un aumento della pena detentiva – rispetto al furto semplice – da tre a sei anni ed un sensibile aumento della pena pecuniaria (30.000 euro invece di 500): chi ruba il quadro notificato è punito più di chi ruba un orologio anche se dello stesso valore;
  • inasprimento delle pene previste per la ricerca archeologica abusiva, prevedendo un aumento di pena (quattro anni ) in caso di uso di metal detector o altri strumenti di rilevazione;
  • estensione del reato di ricettazione anche a chi detiene illecitamente beni culturali provenienti da delitto; in questo modo il termine di prescrizione viene sospeso per tutto il tempo in cui il bene viene detenuto;
  • aumento delle pene per il delitto di uscita illecita di beni culturali dal territorio nazionale ed estensione del reato a chi detiene illecitamente il bene all’estero, anche qui con l’effetto di non far decorrere il termine di prescrizione finchè il bene viene detenuto;
  • istituzione della figura del riciclaggio in relazione ad operazioni su beni culturali; oggi il denaro sporco è infatti riciclato anche attraverso l’acquisto di opere d’arte;
  • previsione che la sospensione condizionale della pena sia subordinata, a discrezione del giudice, al pagamento del risarcimento del danno o alla eliminazione delle conseguenze dannose o ancora alla prestazione di attività socialmente utile non retribuita;
  • rafforzamento dei poteri di indagine per il perseguimento di questo genere di reati, consentendo agli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti a reparti specializzati nell’attività di contrasto ai reati contro i beni culturali di eseguire indagini sotto copertura e di creare siti civetta quando i delitti siano commessi mediante l’impiego di sistemi informatici.
  • sanzioni più elevate per il reato di danneggiamento di bene paesaggistico (ora punito solo con l’ammenda);
  • parificazione al reato di esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione paesaggistica di quello di esecuzione in difformità dalle prescrizioni ed estensione del medesimo reato al caso di inosservanza del divieto di esecuzione e dell’ordine di sospensione;
  • previsione di una speciale aggravante in caso di reato commesso in siti di interesse culturale, paesaggistico o archeologico;
  • previsione del reato di frode paesaggistica, nel caso di falsificazione di documentazione o uso di falsa documentazione per l’esecuzione illecita di lavori;
  • estensione del sequestro a tutti i beni mobili e immobili che siano serviti a commettere i reati in materia di paesaggio (cantieri; mezzi meccanici; apparecchiature);
  • interdizione dalle professioni o dalle attività d’impresa, oltre che dai pubblici uffici, per coloro che abbiano commesso i reati contro il paesaggio.

pubblicato in data: 08/06/2007

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