Regione Umbria – Costruzione di nuovi edifici in zona agricola. Il regolamento che deroga indici di utilizzazione territoriale
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale del 6 giugno il Regolamento per la
realizzazione di annessi rurali ed impianti essenziali all’attività
dell’impresa agricola, in deroga all’indice di utilizzazione
territoriale ed alla superficie minima aziendale previsti dalla legge
regionale che disciplina la costruzione di nuovi edifici in zona
agricola (LR"11/2005").
Il Regolamento (n. 5 del 28 maggio 2007), individua le specialità produttive, le tipologie degli impianti e le caratteristiche edilizie degli edifici per i quali sono possibili deroghe,
con l’obiettivo di conseguire un adeguato inserimento nello spazio
rurale considerato dal Piano urbanistico territoriale "contesto
ambientale di pregio che dà valore all’intera Umbria".
La deroga sarà possibile solo per sostenere produzioni tipiche di
qualità o ad alta redditività o individuate da piani regionali di
riconversione produttiva purché coerenti con la programmazione
regionale.
"Al fine di facilitarne l’applicazione – ha detto l’assessore regionale all’agricoltura e urbanistica Carlo Liviantoni -, i
contenuti del Regolamento, composto da dieci articoli, sono stati
coordinati con gli altri provvedimenti regionali riguardanti il
rilascio di titoli abilitativi, la definizione delle caratteristiche
degli interventi e l’ottimizzazione dell’uso dei manufatti per
favorirne l’inserimento ambientale. Si tratta – ha aggiunto l’assessore –
di un nuovo strumento edilizio urbanistico che troverà la sua piena
applicazione solo dopo essere stato recepito dalle amministrazioni
comunali. Costituisce quindi una ulteriore possibilità a disposizione
di comuni che non va a sostituire – ha concluso Liviantoni – gli attuali strumenti urbanistici".
In particolare nell’atto (Art.2 – Indici di densità edilizia, di altezze e superfici) si
conferma la possibilità che le norme tecniche di attuazione degli
strumenti urbanistici generali possano prevedere indici più
restrittivi; si individuano (Art.3 – Produzioni agricole tipiche
di qualità) le produzioni agricole tipiche di qualità in quelle
definite da normative nazionale e comunitaria e si identificano (Art.4)
le produzioni agricole vegetali ad alta redditività in quelle il cui
reddito lordo standard è pari o superiore a 1440 euro/ha per le zone
montane e svantaggiate e a 1920 euro/ha per le altre zone.
Pertanto – spiegano all’assessorato all’urbanistica – una produzione si
può ritenere ad alta redditività quando il reddito lordo standard di
una determinata coltura supera il rapporto fra la redditività aziendale
e la superficie aziendale minima già fissata dalla Regione per il Piano
di sviluppo rurale.
Secondo il regolamento (Art.5 – Produzioni agricole a seguito di piani
regionali) la Regione Umbria può prevedere, nell’ambito della propria
attività di programmazione e per specifiche attività produttive,
l’individuazione di piani di riconversione produttiva.
In questo caso i settori interessati possono avvalersi della deroga.
Le superfici oggetto di deroga (Art.6 – Attuazione degli interventi) vengono inoltre identificate con l’area che ha determinato tale diritto.
Ad esempio, se c’è una azienda che ha un indirizzo produttivo
cerealicolo-viticolo e la deroga è applicabile alle sole produzioni
viticole (DOC, DOCG o IGT), sarà esclusivamente la superficie
interessata a vigneto quella ritenuta utile ai fini della maggiorazione
dell’indice di edificabilità.
Analogamente per le produzioni zootecniche si riterranno eleggibili
alla deroga solo le superfici destinate all’alimentazione
dell’allevamento.
Alle produzioni in serra, ritenute ad elevata redditività e per le
quali è possibile praticare più cicli colturali durante l’annata
agraria, si è ritenuto di applicare la deroga all’indice di
edificabilità sul cinquanta per cento della superficie agricola
utilizzata (SAU) dall’azienda.
Nel provvedimento sono inoltre indicati (Art.7) le tipologie di impianti per
i quali è consentita la deroga e (Art.8) le modalità e tecniche
costruttive per favorire il migliore uso dei manufatti e ridurre al
minimo l’impatto ambientale.
È infine (Art.9) definita la possibilità del rilascio del titolo
abilitativo per la realizzazione degli annessi rurali successivamente
alla sottoscrizione del Piano aziendale convenzionato, qualora lo
stesso contenga gli elementi previsti per il rilascio del titolo
abilitativo.
pubblicato in data: 15/06/2007
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