Sicilia – piano casa: pubblicata la legge regionale

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della regione siciliana la legge regionale 23 marzo 2010 n. 6 recante “Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio”

La Regione Sicilia con la presente legge da attuazione all’intesa tra Stato, Regioni ed Enti locali del 1° aprile 2009  concernente misure per il rilancio dell’economia attraverso l’attività edilizia.

La legge regionale promuove misure straordinarie e urgenti finalizzate a sostenere la messa in sicurezza,la  riduzione del rischio sismico e idrogeologico nonché la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente dal punto di vista della qualità architettonica e dell’efficienza energetica, mediante l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile e delle tecniche costruttive della bioedilizia, coerentemente con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali ed urbanistiche delle zone ove tali immobili sono ubicati.


La legge regionale consente l’ampliamento degli edifici esistenti, con tipologia unifamiliare o bifamiliare ad uso residenziale e/o uffici o comunque di volumetria non superiore a 1.000 metri cubi, ultimati entro la data del 31 dicembre 2009, purché risultino realizzati sulla base di un regolare titolo abilitativo edilizio ove previsto, siano stati dichiarati per l’iscrizione al catasto e purché siano in regola con il pagamento della TARSU o della TIA e dell’ICI alla data della presentazione dell’istanza di cui all’art. 6.

L’ampliamento è consentito nei limiti del 20% del volume esistente, per ogni unità immobiliare, a condizione che lo stesso ampliamento sia armonizzato in un progetto unitario con il restante edificio.

I nuovi volumi realizzati non possono eccedere il limite di 200 metri cubi per l’intero corpo di fabbrica.

Gli interventi sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

Gli interventi sono subordinati alle verifiche delle condizioni statiche dell’intero edificio ed all’eventuale adeguamento strutturale in caso di mancato rispetto dei vigenti criteri di sicurezza antisismica.

 E’ consentita, inoltre, la demolizione e ricostruzione degli edifici residenziali: gli interventi di demolizione e ricostruzione possono prevedere aumenti fino al 25% del volume degli edifici ad uso residenziale, con obbligo di utilizzare le tecniche costruttive della bioedilizia.

Il limite del 25 % è incrementato del 10%, per un aumento complessivo fino al 35%, qualora siano adottati sistemi che utilizzino fonti di energie rinnovabili che consentano l’autonomia energetica degli edifici.


Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono ammessi in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché nel rispetto delle distanze minime stabilite da norme legislative vigenti ed in conformità alla normativa antisismica.

pubblicato in data: 01/04/2010

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