Tracciabilità finanziaria. Novità dalla legge di conversione e nuove indicazioni dall'AVCP

Slitta il termine ultimo per adeguare alle norme di tracciabilità finanziaria i contratti pubblici sottoscritti prima del 7 settembre 2010. Questi non si riterranno nulli, ma automaticamente integrati con le apposite clausole al termine del periodo transitorio, fissato ora il 18 giugno 2011. Passa, inoltre, da 500 a 1500 euro il limite massimo delle spese giornaliere non soggette alla piena tracciabilità.

Queste le disposizioni più rilevanti introdotte dalla legge 17 dicembre 2010 n.217 che ha convertito il DLgs 187/2010, modificandolo. I due testi ridefiniscono i contenuti dell'art.3 del Piano straordinario antimafia (L136/2010) e dunque gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti per contratti e finanziamenti pubblici.

L'aspetto operativo dell'insieme delle nuove disposizioni  risulta nella pratica complesso e, in seguito alle novità introdotte dalla legge di conversione, l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha emanato nuove linee guida recanti: "Ulteriori indicazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari" con Determinazione n.10 del 22 dicembre 2010, facendo fronte alle numerose esigenze di chiarimento ricevute.

AVCP. Campo di applicazione delle norme

Riguardo al campo di applicazione provengono dall'Authority risposte chiare: le norme « si applicano in tutti i casi in cui sia stipulato un contratto di appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore». Sono incluse le concessioni di lavori e servizi e, senza ormai alcun dubbio, gli obblighi investono anche il professionista che offre - nell'ambito specifico  - le proprie prestazioni intellettuali.

L'AVCP aggiunge: «la normativa sulla tracciabilità trova applicazione anche con riguardo ai contratti esclusi di cui al Titolo II, parte I del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell'appalto». 

Ad esempio, con riferimento ai contratti di servizio esclusi (art.19 del Codice), gli obblighi di tracciabilità non si estendono ai servizi di arbitrato e conciliazione, né ai contratti di lavoro stipulati tra stazione appaltante e suoi dipendenti e nemmeno agli incarichi di collaborazione intesi come prestazioni di lavoro autonomo (ex art. 7, DLgs 165/2001). In relazione, inoltre, alle procedure di spesa in economia, le disposizioni legislative in materia non trovano applicazione in caso di amministrazione diretta ma devono essere rispettate qualora si ricorra al cottimo fiduciario.

Le principali novità introdotte dalla legge di conversione

Periodo transitorio

L'Autorità, nel suo documento, sottolinea, inoltre, le novità introdotte dalla legge 217/2010, primo tra tutti lo slittamento  - dal 7 marzo al 18 giugno 2011 - del termine ultimo per adeguare i contratti sottoscritti antecedentemente all'entrata in vigore della L. 136/2010, e dunque prima del 7 settembre 2010.

Alla scadenza del periodo transitorio, però, i contratti non integrati con le clausole di tracciabilità in maniera volontaria dalle parti, non saranno più ritenuti nulli come era previsto, ma, al contrario automaticamente integrati. Ovviamente, in questo arco temporale resta possibile effettuare i pagamenti derivanti dal contratto anche se questo risulti ancora sprovvisto di clausola di tracciabilità e di CIG.

Spese giornaliere

Come accennato la legge di conversione ha anche elevato da 500 a 1500 euro l'importo delle spese giornaliere relative agli interventi connessi con lavori, servizi o forniture pubblici per le quali è consentito avvalersi di sistemi di pagamento diversi dal bonifico, purché non si utilizzi il contante e si documenti la spesa.

La legge aggiunge anche la possibilità di istituire un fondo cassa cui attingere per le spese giornaliere. Potrà essere creato a favore di uno o più dipendenti servendosi del bonifico bancario o postale o di altri sistemi idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi. Anche in questo caso vi è l'obbligo di rendicontazione.

Eliminazione del meccanismo di recessione automatica

L'Altra novità introdotta - anch'essa come le precedenti tesa a rendere meno stringenti obblighi e conseguenze delle nuove disposizioni - elimina il meccanismo automatico di recessione dal contratto qualora una delle parti violi l'obbligo di ricorso agli strumenti di tracciabilità. In questo caso, infatti, la legge di conversione non prevede più «la risoluzione di diritto del contratto» (DLgs 187/2010), ma  secondo il nuovo testo, l'inadempienza costituirà «causa di risoluzione del contratto».

di Mariagrazia Barletta, architetto

Aggiornamento del 16 marzo 2011
Una nuova guida a cura dell'ANCE. L'ANCE mette a disposizione un documento che contiene un riepilogo della materia, nel quale cerca anche di dare risposta a questioni non ancora risolte. (www.ance.it)

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