Chiarimenti sulle detrazioni per le ristrutturazioni e opportunità per usufruire del bonus al 50%

L'Agenzia delle Entrate emana una nuova circolare (n.25/2012) contenente alcuni chiarimenti in merito alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. Puntualizzazioni in risposta a precisi quesiti e dunque a dubbi che nascono dal trasferimento e adattamento dei consolidati orientamenti alla rivisitazione della normativa sui bonus fiscali ad opera del Salva Italia (decreto 201/2011).

Quanto affermato nella circolare è applicato alla attuale detrazione del 36% e varrà anche quando la stessa passerà al 50%. Innalzamento che sarà operativo a breve, ovvero con l'entrata in vigore del Decreto Sviluppo, atteso per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di oggi.

Il bonus del 50% si applicherà alle spese pagate successivamente all'entrata in vigore del decreto. Probabilmente, però, grazie ad una recente circolare dell'Agenzia delle Entrate, chi non ha pagato le spese attraverso bonifico corredato da tutti i dati riportati correttamente, perdendo così l'agevolazione al 36%, avrà ancora la possibilità di rientravi, e, attendendo qualche giorno, di godere del bonus, anche maggiorato del 50%.

Aggiornamento del 26 giugno 2012
Il testo del Decreto Legge Sviluppo (n. 83 del 22 giugno 2012) è pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore stesso oggi. Confermato l'innalzamento delle detrazioni fiscali del 36 e del 55% che passano al 50. Il Decreto provvede anche a sbloccare la detrazione strutturale del 36% in riferimento ad un'ampia categoria di lavori volti al risparmio energetico

Aggiornamento del 10 luglio 2012
Decreto Sviluppo: detrazione del 50% per le ristrutturazioni in corso. La detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie si applica anche ai lavori in corso se le spese sono sostenute dopo l'entrata in vigore del decreto Sviluppo, occorre «far riferimento al criterio di cassa». E' quanto ha chiarito il Ministero dell'Economia in un'interrogazione parlamentare. La risposta del Ministero ha anche affrontato la questione del limite di spesa specificando quando riferirsi al tetto dei 48.000 e quando a quello maggiorato di 96.000 euro.

Documentazione da conservare e trasferimento della detrazione in caso di vendita, permuta o donazione

Le modifiche alla normativa sulle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie in vigore dal 1 gennaio 2012 non variano la prassi consolidata, così, alcuni chiarimenti che si sono susseguiti nel tempo, restano applicabili ancora. E' immutato - si legge nella circolare - l'obbligo, già stabilito dalle Entrate, di conservare le ricevute di pagamento dell'ICI tra i documenti da esibire a richiesta degli Uffici di controllo.

Anche le regole per la cessione delle quote di detrazione in caso di vendita restano le stesse. Le quote non ancora portate in detrazione sono trasferite all'acquirente, salvo che le parti non si accordino diversamente (art. 16bis, comma 8 del TUIR). Regola applicabile a tutte le cessioni a titolo oneroso e anche gratuito, dunque anche a donazioni e permute, così come già stabilito da una circolare del Ministero delle Finanze del 1998 (circ. 57/E del 24 febbraio).

Quando l'immobile, invece, è trasferito solo in parte, ovvero in caso di cessione di una quota della proprietà, la detrazione residua può essere trasferita all'acquirente solo se quest'ultimo diventerà proprietario esclusivo dell'immobile. E' il caso del comproprietario che acquista la restante parte dell'immobile. Diversamente, sarà il cedente a continuare ad usufruire della detrazione.

Possibilità di usufruire della detrazione maggiorata al 50% anche per chi ha già pagato le spese

Con risoluzione 55/E l'Agenzia delle Entrate ha comunicato che non si può usufruire della detrazione se nel bonifico, ordinato per il pagamento delle spese di ristrutturazione, non vengono indicati: il riferimento normativo alla legge 449/1997, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, la partita Iva o il codice fiscale del soggetto al quale il bonifico è indirizzato. La mancanza di questi dati, infatti, compromette agli istituti bancari o a Poste Italiane SpA l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4%, introdotta dal DL 78/2010 (art.25) a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dall'impresa che effettua i lavori.

Sbagliato il bonifico, non resta che - fanno sapere dalle Entrate - ripetere il pagamento alla ditta beneficiaria tramite bonifico completo di tutti i dati richiesti e riportati in maniera corretta, in modo da consentire la trattenuta del 4%. Con il secondo pagamento le parti - nell'ambito della propria autonomia negoziale - potranno definire le modalità di restituzione della somma originariamente pagata.

Bisogna stare attenti a questa possibilità, perché chi non ha usufruito a suo tempo della detrazione per un errore in fase di pagamento delle spese, potrà probabilmente, grazie a questa nuova risoluzione, beneficiare ben presto del bonus maggiorato al 50%.

di Mariagrazia Barletta architetto

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